Edilizia
Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la nuova disciplina
Il Dl Semplificazioni ha modificato la disciplina delle distanze tra edifici e la definizione di ristrutturazione in caso di demolizione e ricostruzione. Cosa cambia?
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L’articolo 10 del Decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020) ha modificato il Dpr. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia, Tue), sia sulla disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti (art. 2-bis, comma 1-ter, Tue), sia sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) Tue), con specifico riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti.
Per fornire chiarimenti interpretativi su queste modifiche normative, i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Funzione Pubblica hanno inviato una Circolare alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici e ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche.
La circolare spiega in premessa che le modifiche apportate ai due articoli Tue rispondono a due esigenze concorrenti: da un lato, rendere più semplice e rapido l’avvio dell’attività edilizia; dall’altro, assicurare in ogni caso la salvaguardia e il rispetto di valori considerati preminenti dall’ordinamento, segnatamente la tutela dei beni culturali e del paesaggio nella sua accezione più ampia.
Le modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia
La circolare esamina per prime le modifiche apportate all’articolo 3 Tue, in considerazione della sua più ampia portata precettiva. La nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” fa riferimento agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono:- il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
- l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti,
- la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per: – l’adeguamento alla normativa antisismica, – l’applicazione della normativa sull’accessibilità, – l’istallazione di impianti tecnologici, – l’efficientamento energetico.
Le principali novità introdotte
Le innovazioni significative apportate alla disposizione previgente sono quindi:a) Una più articolata previsione
Per cui rientrano nella ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”. Rientra quindi nella nozione di ristrutturazione (salvo quanto disposto per gli edifici vincolat) qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvi i limiti volumetrici. La circolare evidenzia che, con un’ulteriore innovazione apportata alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 Tue, la modifica dei “soli prospetti” costituisce oggi intervento di manutenzione straordinaria, sottoposto al regime della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) quando:- la modifica è necessaria per mantenere o acquisire l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato ovvero per l’accesso allo stesso;
- l’intervento non ha ad oggetto immobili sottoposti a tutela, sia conforme alla vigente disciplina urbanistica e non pregiudichi il “decoro architettonico” dell’edificio.