Edilizia

Dal 1 luglio ritenuta del 10% da parte delle banche e delle poste italiane sui bonifici detraibili

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Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate protocollo (prot. 4288/2010) datato 30 luglio sono state dettate le nuove disposizioni normative per l’applicazione della ritenuta del 10% a titolo di acconto da parte delle Banche e delle Poste italiane per il pagamento di spese per le opere di riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Dal 1 luglio sui pagamenti tramite bonifico degli oneri detraibili e deducibili deve essere applicata la ritenuta d’acconto del 10%, in acconto dell’Irpef o dell’Ires che deve essere pagato dal beneficiario del pagamento.

La ritenuta è applicata sugli importi versati a favore dei soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

E’ l’articolo 25 del Dl 78/2010 che riconosce alle Banche e alle Poste italiane un insolito ruolo quello di sostituti d’imposta pur continuando a restare mediatori creditizi tra i contribuenti e le imprese.

Il nuovo adempimento parte dal 1 luglio 2010 e deve essere direttamente effettuato dalle Banche e dalle Poste italiane “all’atto dell’accredito dei pagamenti” effettuati tramite bonifico “dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

Lo scopo della norma (articolo 25 del Dl 78/2010) è quello di attribuire al Fisco di poter incassare denaro in anticipo e è quello di colpire l’evasione fiscale.

Per i committenti delle opere e che godono della detrazione fiscale non cambia nulla: in quanto si continua a pagare – come fin’ora – tramite bonifico bancario o postale la stessa somma per le opere che godono delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. Il bonifico bancario o postale debbono contenere i seguenti elementi:

– codice fiscale dell’autore del pagamento;

– la partita iva dell’impresa; – e la causale del versamento (e cioè il riferimento alla legge 449/1997 per il 36%; e alla legge 296/2006 per il 55%).

Pagamento delle ritenute

Il versamento – tramite modello F24 (con le modalità previste dall’articolo 17 del Dlgs 241/97) – delle ritenute d’acconto deve essere effettuato utilizzando il codice tributo:

– 1039, denominato «Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’articolo 25, dl n. 78/2010»,istituito con la risoluzione n. 65/E diffusa ieri.

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate protocollo (prot. 4288/2010) sono state individuati i seguenti elementi:

– le tipologie di pagamenti effettuati mediante bonifici bancari o postali, nei quali la ritenuta va applicata;

– e sono stati disposti gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari bancari e postali.

Si tratta , per ora, dei bonifici riguardanti il pagamento: di spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 1, legge 27 dicembre 1997 n. 449, si spese di intervento di risparmio energetico in base all’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

Le banche e le poste, inoltre dovranno:

– effettuare il versamento utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010);

– rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione delle ritenute d’acconto operate e delle somme erogate (entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6 quater del Dpr 22 luglio 1988 n. 322);

– indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e alle ritenute operate.

Proposta di emendamenti in sede di conversione del Dl 78/2010

Al Dl 78/2010 per la conversione in legge , attualmente allo studio del Senato, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– abbassamento della ritenuta d’acconto dal 10% al 4% o 5%;

– slittamento del l termine del primo luglio al primo agosto o al primo ottobre.

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