Classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze pericolose: chiarimento del Ministero del Lavoro sul regolamento “CLP”
La circolare 4 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si esprime sulle conseguenze delle modifiche alla direttiva 67/548/CEE ad opera del nuovo regolamento 1272/2008/CE del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP), entrato in vigore il 20/01/2009.
L’Allegato I della direttiva 67/548/CE è stato abrogato e trasposto nell’Allegato VI del regolamento CLP () ove sono presenti due tabelle di classificazione delle sostanze:
– la tabella 3.1 che utilizza la classificazione del sistema Globally Harmonized System (GHS)
– la tabella 3.2 che riporta la “vecchia” classificazione così come previsto dalla direttiva 67/548/CEE
Tale integrazione consentirà una più agevole gestione delle modifiche che interverranno durante la coesistenza delle due classificazioni.
A tale proposito, la circolare chiarisce le modalità di gestione del periodo transitorio, così regolato:
– adozione facoltativa della classificazione GHS fino al 1/12/2010 per le sostanze e fino al 01/06/2015 per le miscele
– adozione obbligatoria della classificazione GHS accanto a quella “vecchia” da direttiva 67/548/CEE fino al 01/06/2015
– utilizzo della sola classificazione GHS dal 2015.
Per l’etichettatura e l’imballaggio è possibile scegliere tra il “vecchio” sistema e quello previsto dal regolamento CLP fino al 01/12/2010 per le sostanze e fino al 01/06/2015 per le miscele; dopo tali date scatta l’obbligatorietà del nuovo sistema per etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele.
La circolare evidenzia inoltre le conseguenze operative di alcune modifiche di merito sulla classificazione intervenute con la trasposizione al nuovo metodo di classificazione. Le modifiche, di grande rilievo per le ditte interessate, riguardano in particolare la classificazione di alcune sostanze con frasi di rischio R50 o R50/53 (pericolose per l’ambiente).
Tali modifiche, descritte in dettaglio nella circolare, risultano applicabili già dal 20 gennaio 2009 (entrata in vigore del Regolamento CLP).