Rifiuti

Scheda SISTRI vs. codice CER: fino a quando il primo non sarà operativo, vale il secondo

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Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, non essendo attualmente operativo il SISTRI (che ha introdotto la scheda SISTRI in luogo del codice CER), l'avvenuto smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice C.E.R. diverso da quello indicato nel formulario di trasporto, integra tutt'ora il reato previsto dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

Sintesi

Interessante decisione della Corte di Cassazione sul tema della disciplina giuridica in materia di rifiuti, com’è noto, oggetto di modifiche sostanziali imponenti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010.

La Corte, nel caso esaminato, si pronuncia su una questione nuova, sottoposta alla sua attenzione in una fattispecie in cui era contestato all’imputato il reato di smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eteroea aventi un codice CER diverso da quello indicato nel formulario di trasporto. Con una condivisibile decisione, la Cassazione afferma che il reato è sicuramente configurabile in quanto, non essendo ancora divenuto operativo il SISTRI, non è scomparso il codice CER, sicché la violazione ricade tutt’ora nel campo di applicazione dell’art. 256 T.U.A.

Il fatto

La vicenda processuale segue all’impugnazione della sentenza con cui il Tribunale dichiarava nono doversi procedere nei confronti del ricorrente, cui era stata contestata la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 per l’avvenuto smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice C.E.R. diverso da quello indicato nel formulario di trasporto.

Secondo l’interpretazione del Tribunale, tale condotta, oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 205/2010 (che ha introdotto la scheda SISTRI in luogo del codice CER), non costituirebbe più reato ma illecito amministrativo, residuando la condotta penalmente rilevante solo nell’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI.

Il ricorso

Contro la sentenza di proscioglimento, proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero denunciando violazione di legge perché la condotta contestata continuerebbe a mantenere valenza penale anche dopo la riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 205/2010.

La decisione della Cassazione

La tesi è stata accolta dalla Cassazione che, sul punto, nell’affermare il principio di cui in massima, tenuto conto della non ancora intervenuta operatività del regime del c.d. SISTRI alla data della commissione del fatto, ha precisato che, anche al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo con possibile contrasto con il precetto costituzionale di cui all’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), la condotta contestata al ricorrente doveva ritenersi ancora punibile penalmente.

Al fine di meglio chiarire le ragioni che hannno determinato l’esito favorevole al ricorrente, è opportuno, come di consueto, un breve inquadramento giuridico della questione.

Com’è noto, il Il codice CER serve ad identificare il rifiuto sulla base di uno specifico elenco (Catalogo Europeo dei Rifiuti) che è stato introdotto, a livello comunitario, ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modifiche.

Esso è composto da una sequenza numerica di 6 cifre riunite in tre coppie (es. 10 02 10 scaglie di laminazione).

La prima coppia individua il settore di attività da cui deriva il rifiuto (rifiuti prodotti da processi termici), la seconda coppia il processo produttivo di provenienza (rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio), la terza coppia il nome del rifiuto.

I codici sono 839 e si dividono in non pericolosi e pericolosi, i secondi vengono identificati graficamente con un asterisco * dopo le cifre (es. 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici).

L’attribuzione del codice CER spetta al produttore del rifiuto e deve essere condotta secondo le indicazioni di cui all’allegato D al D.Lgs 152/2006, in conformità alla Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 20001. L’attribuzione del codice CER rientra nel tema più generale della classificazione dei rifiuti.

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è, invece, il nuovo sistema informatizzato del Ministero dell’Ambiente per gestire i rifiuti.

Il sistema è suddiviso in due aree:

a) Area Registro Cronologico assolve la funzione del registro di carico e scarico rifiuti;

b) Area Movimentazione del rifiuto assolve la funzione del formulario identificativo del rifiuto.

Quanto alla prima, i produttori/detentori devono effettuare l’annotazione del rifiuto prodotto entro i termini definiti dal D.Lgs. 152/2006, 10 giorni lavorativi, ed in ogni caso prima dell’avvio del recupero o allo smaltimento.

Nell’Area Movimentazione, invece, si possono compilare, collegare e visualizzare le schede SISTRI.

È pacifico che la scheda SISTRI sostituisce il formulario identificativo del rifiuto. Dopo che la scheda SISTRI viene firmata dal produttore, in maniera del tutto automatica viene inviata una mail certificata di segnalazione ai soggetti citati nella scheda (intermediario, trasportatore e destinatario).

Il delegato dell’impresa di trasporto accedendo al sistema SISTRI compila la Scheda nella sezione Area Movimentazione Trasportatore nelle parti di sua competenza (indicando nome dell’autista, data e targa dell’automezzo che effettuerà il trasporto e pianificherà il viaggio).

Per quanto concerne, infine, la scheda SISTRI per i rifiuti pericolosi, è necessario compilarla almeno 4 ore prima dell’inizio del trasporto (tranne per la microraccolta) ed il trasportatore deve indicare i propri dati nell’ “Area Movimentazione Trasportatore” almeno 2 ore prima.

Nel caso in esame, all’imputato era stata contestata la violazione dell’art. 256 comma 1, lett. a) e comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’avvenuto smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice C.E.R. diverso da quello indicato nel formulano di trasporto (v., nel senso della rilevanza penale di tale condotta: Cass. Pen., Sez. III, 4 marzo 2008 n. 15482 – dep. 14 aprile 2008, M., in CED Cass., n. 239859).

Il giudice di merito lo aveva prosciolto ritenendo, erroneamente, che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 che ha introdotto la scheda SISTRI in luogo del codice CER, non costituirebbe più reato ma illecito amministrativo, residuando la condotta penalmente rilevante solo nell’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI.

È vero, osserva la Cassazione, che la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 205/2010 ha istituito la scheda SISTRI in sostituzione del precedente formulario, ma è altrettanto vero che la piena operatività del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata a più riprese postergata con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente. A tal proposito, è utile ricordare che con l’art. 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in vigore dal 1° settembre 2013) sono arrivate le attese semplificazioni in materia di SISTRI e controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché modifiche in materia sanzionatoria.

In sede di conversione, l’art. 11 (contenente tutte le novità che interessano la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. 30 ottobre 2013 n. 255) stabilisce che – nei 10 mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 – continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi stabiliti dal Codice dell’Ambiente (artt. 188, 189, 190 e 193, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010), nonché le relative sanzioni. Durante tale periodo, non troveranno applicazione le sanzioni relative al SISTRI previste dagli articoli 260-bis e 260-ter dello stesso decreto.

La medesima legge n. 125/2013, inoltre, prevede che l’obbligo di adesione al sistema valga per i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi e i nuovi produttori di rifiuti pericolosi”. L’adesione è invece volontaria per chi produce e gestisce rifiuti non pericolosi.

Corretta risulta, dunque, l’interpretazione della Cassazione, oltre che avallata dalla legislazione sucessiva, sicché – attesa l’inoperatività del SISTRI fino al luglio 2014 – continueranno ad applicarsi le previgenti disposizioni in tema di FIR e registri e, ovviamente, le previgenti sanzioni contemplate dall’art. 258 T.U.A.

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