Rifiuti

Rifiuti, la Tia2 ha natura privatistica ed è soggetta a Iva

La Tariffa di igiene ambientale prevede differenze tra Tia2 e Tia1, in quanto collega l’obbligo del pagamento alla produzione di rifiuti, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro, afferma la natura di corrispettivo della tariffa
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Rifiuti, la Tia2 ha natura privatistica ed è soggetta a Iva

La Corte di Cassazione ha espresso sentenza su una questione connessa alla produzione dei rifiuti: con Ordinanza n. 15706 dell’11 giugno 2019, ha stabilito che la Tariffa di igiene ambientale (Tia2) (art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010), ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta a Iva.

La richiesta di restituzione dell’Iva

Una contribuente chiedeva e otteneva dal Giudice di pace, nei confronti di gestore del “Servizio di igiene ambientale” di un Comune, un Decreto ingiuntivo per la restituzione dell’Iva indicata come corrisposta indebitamente sulla Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997 (Tia1), e sulla Tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006 (Tia2), da considerare non corrispettivi di servizi ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta Imposta indiretta.

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte di Appello avrebbe errato nell’accomunare la disciplina della Tia1 a quella della Tia2, e, di conseguenza, nell’escludere l’assoggettamento all’Iva delle somme corrisposte in base alla seconda.

La distinzione tra Tia1 e Tia2

La giurisprudenza della Corte ritiene che la disciplina della Tia2 delineata nel citato art. 238, si differenzia dal regime della Tia1, in quanto da una lato individua il fatto generatore dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, ancorando dunque il debito all’effettiva fruizione del servizio, nonché parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro, afferma, in modo netto e innovativo insieme, la natura di corrispettivo della tariffa in parola.

La natura privatistica della Tia2, e dunque la sua portata innovativa e diversa rispetto alla precedente Tia1 è stata definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto che “le disposizioni dell’art. 238 D.lgs.n. 152 del 3 aprile 2006, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.

Individuazione del costo

L’individuazione del costo con componenti predeterminate o accessorie è del tutto compatibile trattandosi di contratti di massa, nella cornice dei quali trova idonea spiegazione anche la redistribuzione agevolativa dei costi con modalità che tengano conto anche di indici reddituali.

L’attenuazione del “nesso” tra prestazione e corrispettivo, come quello tra servizio e suo esatto “controvalore”, si spiegano, secondo ciò che sopra si è rilevato, con l’implicazione di un contratto di massa innervato da profili agevolativi, senza che necessariamente venga meno il superamento del regime tributario oggetto della scelta legislativa.

La questione dei vincoli

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito come non esiste un vincolo, per gli Stati membri, a finanziare con una specifica modalità, in tesi tributaria, la gestione della raccolta dei rifiuti; in questo senso, risulta irrilevante la circostanza che il gestore sia una società c.d. in house, come afferma parte controricorrente: infatti, l’attività commerciale di tali società nei confronti di terzi ben può restare privatistica, nonostante la rilevanza pubblicistica del regime dell’ente ad altri fini correlati al controllo della società stessa da parte dell’amministrazione che ne sia socia.

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