Rifiuti
Passaporto digitale del prodotto e un nuovo modello di sviluppo nella proposta UE di regolamento Ecodesign
A che punto siamo con l'obsolescenza programmata dei prodotti in Europa?
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Cosa si intende per passaporto digitale del prodotto e come può intervenire la proposta di Regolamento Ecodesign?
Ogni prodotto non è solo un prodotto: è la somma (o meglio: il prodotto…) di tutto ciò che “ci sta dietro”, compresi gli impatti ambientali. L’impatto ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti (dall’estrazione delle materie prime alla fabbricazione e al trasporto, fino all’uso e al fine vita) è notevole, ancora di più se si considera che la loro vita media non è alta, e che spesso molte aziende hanno fatto ricorso alla “strategia industriale” volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo tale da limitarne la durata a un periodo prefissato.
Il regolamento, inoltre, istituisce un passaporto digitale dei prodotti, dispone la definizione di criteri obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
- I prodotti old style: il prodotto dell’economia lineare
- Le specifiche della progettazione ecocompatibile
- Il «passaporto digitale dei rifiuti» e gli obblighi di informazione
- I requisiti generali relativi al «Passaporto digitale del prodotto»
- I «requisiti essenziali»
- L’Agenda digitale e la leadership digitale
- Il nuovo modello digitale per un’economia circolare dialogante
I prodotti old style: il prodotto dell’economia lineare
L’obsolescenza programmata – questo è il nome tecnico di tale strategia – è stata uno dei pilastri del vecchio modo di intendere – e fare – economia: un’economia lineare, quella dell’usa e getta, che ha contribuito all’aumento esponenziale della produzione di rifiuti. Un recente studio del Joint Research Centre ha dimostrato che “abbiamo già superato o siamo sul punto di superare i limiti globali del pianeta in diverse categorie di impatto”: (anche) sulla base di questi dati, l’Unione europea ha deciso che è arrivato il momento di agire, per invertire la tendenza. Per rivedere il modo con cui si progettano i (e, quindi, si utilizzano, e poi ci si disfa dei) prodotti. Per questo la Commissione europea ha presentato, il 30 marzo 2022, la proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE: la c.d. proposta di regolamento Ecodesign.Le specifiche della progettazione ecocompatibile
Il regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, e che riguardano, a riguardo dei prodotti:- la durabilità e l’affidabilità;
- la riutilizzabilità;
- la possibilità di miglioramento, la riparabilità, la manutenzione e il ricondizionamento;
- la presenza di sostanze che “destano preoccupazione”;
- l’efficienza energetica (e l’efficienza delle risorse);
- il contenuto riciclato;
- la ri-fabbricazione e il riciclaggio;
- l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale.
| Le specifiche di progettazione ecocompatibile riguardano anche la generazione prevista di rifiuti derivanti dai prodotti. |
| La “progettazione ecocompatibile” è l’integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono nell’intera catena del valore del prodotto; la “specifica di progettazione ecocompatibile”, invece, è la prescrizione relativa alle prestazioni o alle informazioni volta a rendere il prodotto più sostenibile sul piano ambientale. |
Il «passaporto digitale dei rifiuti» e gli obblighi di informazione
Il passaporto digitale del prodotto è “l’insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell’atto delegato pertinente […] ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un vettore di dati” in conformità alle norme stabilite dal regolamento stesso, relative:- agli obblighi di informazione;
- ai requisiti generali del passaporto;
- alla sua progettazione tecnica e al suo funzionamento;
- all’identificativo univoco dell’operatore e del sito;
- al registro dei passaporti.
- le prestazioni del prodotto rispetto a specifici parametri del prodotto;
- le modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto (al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, nonché sulle modalità di restituzione o di smaltimento del prodotto a fine vita);
- lo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita;
- le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per migliorare le prestazioni rispetto ai parametri di prodotto.
Gli obblighi di informazione consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione nell’intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato, e comprendono almeno:
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I requisiti generali relativi al «Passaporto digitale del prodotto»
Alla Commissione – stabilisce l’art. 4 della proposta – è conferito il potere di adottare atti delegati, con lo scopo di integrare il regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale: i requisiti relativi al passaporto del prodotto stabiliti in tali atti delegati specificano, secondo i gruppi di prodotti:- le informazioni da inserire nel passaporto del prodotto;
- i tipi di vettori di dati da utilizzare;
- la configurazione del vettore di dati e la sua posizione;
- se il passaporto del prodotto debba corrispondere al modello, al lotto o all’articolo;
- le modalità in cui il passaporto del prodotto è reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, anche in caso di vendita a distanza;
- i soggetti che avranno accesso alle informazioni del passaporto del prodotto e le informazioni a cui avranno accesso;
- i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni del passaporto del prodotto;
- il periodo in cui il passaporto del prodotto resta disponibile.
- è collegato tramite un vettore di dati a un identificativo univoco del prodotto;
- il vettore di dati è fisicamente presente sul prodotto, sul suo imballaggio o sulla documentazione che accompagna il prodotto;
- il vettore di dati e l’identificativo univoco del prodotto sono conformi alla norma (ISO/IEC) 15459:2015;
- tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, conformemente ai «requisiti essenziali»;
- le informazioni contenute nel passaporto del prodotto si riferiscono al modello di prodotto, al lotto o all’articolo;
- l’accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto è disciplinato conformemente ai «requisiti essenziali», e i diritti di accesso specifici a livello di gruppo di prodotti sono indicati nell’atto delegato applicabile.
I «requisiti essenziali»
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale del prodotto devono essere conformi a otto requisiti essenziali, che riguardano: a) l’interoperabilità con altri passaporti dei prodotti prescritti dagli atti delegati adottati per quanto riguarda “gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end”; b) il libero accesso al passaporto da parte dei consumatori, degli operatori economici e degli altri soggetti interessati, sulla base dei rispettivi diritti di accesso; c) i dati contenuti nel passaporto, che sono conservati dall’operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto; d) gli «operatori autorizzati» (“se i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per suo conto, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti”); e) la durata del passaporto, che resta disponibile per il periodo specificato negli atti delegati anche in caso di insolvenza dell’operatore economico che lo ha creato o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell’Unione; f) i diritti connessi all’accesso alle informazioni nel passaporto (e al loro inserimento, modifica e/o aggiornamento), che sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati; g) l’autenticazione, l’affidabilità e l’integrità dei dati, che devono essere assicurate; h) la progettazione e la gestione dei passaporti (che devono essere tali da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi).L’Agenda digitale e la leadership digitale
Il passaporto digitale del prodotto, nelle intenzioni della Commissione europea, consentirà:- di accrescere ulteriormente le informazioni disponibili, e di agevolarne l’accesso;
- ai fornitori privati di sviluppare applicazioni e servizi che migliorino la capacità dei consumatori di valutare i prodotti e confrontarli;
- di disporre delle pertinenti informazioni sul prodotto in formato digitale, e quindi di agevolare la verifica della conformità e di migliorare l’efficienza delle attività di contrasto da parte degli Stati membri;
- di aumentare la trasparenza, sia per le imprese della catena di fornitura che per il pubblico in generale;
- di incrementare l’efficienza in termini di trasferimento delle informazioni.
- flussi di informazioni efficienti sulla base delle migliori pratiche.
