Rifiuti

La possibile futura revisione della direttiva amianto

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Il 27 giugno Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto il consenso sulla revisione della direttiva amianto, proposta dalla Commissione lo scorso settembre; l’emanazione definitiva della direttiva dovrebbe avvenire nel secondo semestre del 2023.

L’amianto, un noto cancerogeno, è ancora oggi responsabile del 78% dei tumori di origine professionale riconosciuti in tutta Europa. Sebbene l’amianto sia vietato nell’UE dal 2005 (in Italia dal 1992), esso rimane presente negli edifici più vecchi.

La direttiva n. 2009/148/CE del 30 novembre 2009 (non ancora pienamente recepita nel Capo III del Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008) prevede l’attuazione di specifiche misure al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori, stabilendo che “per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto”.

In vista del cospicuo numero di ristrutturazioni previste entro il 2030, si è ritenuto di aggiornare la direttiva, anche al fine di stabilire un valore limite di esposizione professionale maggiormente tutelante per gli esposti al rischio.

Parlamento da un lato, Commissione e Consiglio UE dall’altro, avevano presentato – rispettivamente nel 2021 e nel 2022 – due proposte di revisione (v. tabella in chiusura dell’articolo) differenti tra loro. Il 27 giugno 2023 è stato trovato un accordo che, sebbene risulti più simile al testo presentato dalla Commissione e dal Consiglio, particolarmente nell’assenza di riferimenti tecnici alle corrette modalità di lavoro, accoglie alcune indicazioni sviluppate dal Parlamento.

Le nuove regole concordate ridurranno inizialmente il valore limite di esposizione da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm3, come da proposta della Commissione. Dopo un periodo di transizione massimo di sei anni, gli Stati membri dovranno ufficialmente adottare la microscopia elettronica a scansione (SEM) come metodo di misura delle fibre di amianto, attraverso due opzioni:

– se si dispone per l’obbligo di misura delle fibre sottili di amianto, il valore limite di esposizione rimarrà a 0,01 f/cm3;

– se invece non si dispone per la misura delle fibre sottili di amianto, il valore limite di esposizione sarà ridotto a 0,002 f/cm3.

In base alle nuove norme, le imprese che intendono eseguire lavori di demolizione o rimozione dell’amianto dovranno:

preventivamente ottenere le autorizzazioni dalle autorità nazionali,

– adottare misure per identificare i materiali che potrebbero contenere amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione nei locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale sull’amianto (avvenuto in Italia con l’adozione della legge n. 275/1992), ad esempio, ottenendo informazioni dai proprietari dell’edificio o consultando altre fonti di informazioni pertinenti come i registri.

L’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro dovrà essere ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato, in particolare attraverso le seguenti misure:

a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;

b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria;

c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto si prestano a essere regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;

d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i residui sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto e successivamente trattati a norma della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE saranno invitati ad approvare l’accordo raggiunto con il Parlamento in una prossima riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti. In seguito, quindi, il testo della direttiva sarà sottoposto a revisione giuridica e linguistica prima di essere adottato dai ministri in una prossima sessione del Consiglio. L’adozione dovrebbe dunque avvenire nella seconda metà del 2023.

Il Parlamento europeo aveva adottato una propria posizione già nell’autunno 2021: questa prevedeva in modo particolare un valore limite pari a 0,001 fibre per cm3 (1 000 fibre per m3) in qualsiasi momento durante il processo lavorativo”, anziché l’attuale 0,1 fibre per cm3, misurate in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA), ed individuava il metodo analitico di riferimento nella Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) anziché la meno accurata Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), molto più utilizzata, che perde di sensibilità nell’intorno del diametro di 3 μm (importante per la respirabilità delle fibre aerodisperse) e non consente di distinguere l’amianto da altri materiali fibrosi compresenti. Un elemento ritenuto critico era inoltre l’individuazione delle Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI), la cui definizione viene soppressa in considerazione della necessità di individuare una definizione comune. Venivano inoltre definite le specifiche tecniche per la bonifica di manufatti contenenti amianto e le procedure tecniche e amministrative da applicarsi in edilizia.Lo scorso 30 novembre 2022, il Consiglio dei ministri europei dell’occupazione aveva raggiunto una posizione comune sulla proposta di modifica della direttiva n. 2009/148/CE. Il Consiglio concordava sulla necessità di ridurre il valore limite di esposizione professionale, ma proponeva un valore pari a 0,01 fibre/cm3, equivalente a quello proposto dalla Commissione, e approvava la definizione della SEM come metodo per il conteggio delle fibre di amianto, in un periodo di sette anni per la transizione dalla MOCF. La proposta del Consiglio, tuttavia, non considerava la definizione di criteri comuni per l’individuazione delle attività in ESEDI né entrava nel merito dei procedimenti tecnici.

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