Rifiuti
Cos’è e come si redige il FIR, Formulario di identificazione rifiuti?
Vademecum per chiarire le finalità, la realizzazione ed emissione, le responsabilità e i dati che deve contenere il FIR, strumento fondamentale per controlli e verifiche correlate al flusso della produzione dei rifiuti
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Il FIR, Formulario di Identificazione dei Rifiuti, insieme al MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale, e al registro di carico e scarico dei rifiuti, costituisce uno strumento fondamentale per controlli e verifiche correlate al flusso della produzione dei rifiuti.
In questo vademecum se ne chiariscono le finalità, la realizzazione ed emissione, le responsabilità ad esso correlate e i dati che deve contenere.
Nella compilazione del FIR, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.
Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza (art. 193, comma 17, del d.lgs. n. 152/2006).
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha precisato che:
Cos’è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti?
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, FIR è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.Chi redige e chi emette il FIR?
Secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006:| “Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”. |
| “I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel D.M. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore che, infine, dal destinatario; ne deriva che l’omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti” (Corte di Cassazione, sez. II civ., 14 aprile 2022, n. 12208). |
