Rifiuti

Albo gestori ambientali, adottato il nuovo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le variazioni parco mezzi post-iscrizione

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Con la circolare 8 gennaio 2013, n. 23 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha approvato il nuovo schema uniforme di dichiarazione sostitutiva che dovrà essere impiegato per tutte le procedure di iscrizione relative al trasporto di rifiuti nel caso di variazioni del parco automezzi intervenute dopo l’iscrizione all’Albo, per potervi così inserire nuovi veicoli o la reimmatricolazione di veicoli già autorizzati.

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha inviato alle Sezioni Regionali e Provinciali e alle Associazioni di categoria un nuovo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per tutte le imprese iscritte all’Albo per il trasporto dei rifiuti (categorie 1, 2, 3, 4, 5; iscrizione art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006; trasporto RAEE DM n. 65/2010).

Tale schema risulta allegato alla circolare 8 gennaio 2013, n. 23, la quale richiama espressamente la precedente circolare 3 luglio 1996 prot. n. 7933 che disciplinava l’obbligo dell’impresa di inviare alla Sezione regionale competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione dei nuovi mezzi e/o dei mezzi per i quali si richiedono interventi correttivi o la cancellazione, corredata dalla documentazione prevista.

Pertanto, il nuovo schema di dichiarazione allegato alla circolare 8 gennaio 2013, n. 23 dovrà essere utilizzato dall’impresa per espletare la pratica di variazione del suo parco mezzi e così poter utilizzare immediatamente i relativi veicoli (autocarri, semirimorchi, rimorchi, autoveicoli, etc.) nei seguenti casi:

– inserimento nell’iscrizione di nuovi veicoli

– reimmatricolazione di veicoli già autorizzati.

La dichiarazione dovrà essere resa dal titolare, presidente, amministratore unico, amministratore delegato, ecc. e dal legale rappresentante della ditta e dovrà attestare che i veicoli sono nella piena disponibilità dell’impresa e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti.

In base alla circolare 3 luglio 1996 prot. n. 7933, anche se la variazione dell’iscrizione viene fatta dalla Sezione solo dopo aver compiuto le opportune verifiche, in concreto, l’impresa potrà utilizzare i veicoli nuovi o reimmatricolati già a partire dal giorno della presentazione della dichiarazione sostitutiva.

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