Compliance
Mercato unico digitale e regolamento contro il geo-blocking
Regole da rispettare per evitare con il mercato unico digitale i blocchi geografici ingiustificati o altre forme di discriminazione
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Esiste un provvedimento europeo quando si parla di mercato unico digitale. È il Regolamento 2018/302/Ue. Questo impone alle imprese che operano nell’Unione Europea di non discriminare, rispetto ai clienti locali, i clienti stranieri residenti in altri Stato Membri che intendano acquistare o accedere ai loro servizi.
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Il mercato unico digitale
La crescita dell’e-commerce negli ultimi anni è davvero importante. La percentuale di persone tra i 16 e 74 anni che ordina beni o servizi tramite internet aumenta di anno in anno ed è passata dal 30% ne 2007 al 69% nel 2018. Questo ha indotto la Commissione Europea ad avviare nel 2015 un’indagine sul settore dell’e-commerce di beni di consumo e contenuti digitali nell’Unione Europea. Questo settore fa parte della strategia per il Mercato Unico Digitale, che comporta necessariamente il superamento della frammentazione nelle interazioni online, determinata da barriere immateriali.I risultati della Commissione Europea sull’e-commerce
Il Report dell’indagine, pubblicato nel maggio del 2017, afferma che “I risultati dell’indagine settoriale sul commercio elettronico indicano che la maggior parte dei produttori distribuisce i propri prodotti in almeno 21 Stati membri, mentre solo una piccola quota (4%) li fornisce in un solo Stato membro. Mentre i prodotti sono generalmente venduti in tutta l’Ue, il 36% dei dettaglianti intervistati ha dichiarato di non vendere oltre confine in almeno una delle categorie di prodotti in cui opera. Il 38% dei dettaglianti raccoglie informazioni sul luogo di stabilimento del cliente al fine di applicare misure di geo-blocking (blocco geografico o geoblocco), sottoforma per lo più di un rifiuto di consegna in altri Stati membri, seguito dal rifiuto di accettare sistemi di pagamenti esteri”.Il rimedio made in UE
Alla luce di queste considerazioni, il 28 febbraio 2018 il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento 2018/302/Ue recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno. Esso è entrato in vigore il 28 febbraio 2018 ma ha trovato piena e diretta applicazione solo dal 3 dicembre 2018.Il geo-blocking o blocco geografico
La pratica del geo-blocking (blocco geografico) si basa su tecniche informatiche di geo-localizzazione (tramite, ad esempio, un’analisi dell’indirizzo IP o delle coordinate Gps), grazie alle quali è possibile risalire alla posizione geografica dell’utente e, in base a questi, consentire o negare automaticamente l’accesso a determinati contenuti online o l’acquisto di determinati beni. Il geo-blocking comporta significative restrizioni nella vendita di beni e servizi online, alimentando ingiustificate discriminazioni, basate sul luogo di provenienza, residenza o stabilimento dell’utente. Il blocco può manifestarsi in forme diverse:- consentire l’accesso a dati servizi, ma obbligando il cliente ad effettuare il pagamento con una carta di credito emessa in un dato paese;
- impedire la possibilità di completare un ordine, comprare dei prodotti o scaricare dei contenuti quando l’accesso al sito proviene dall’estero;
- non prevedere consegne oltre il confine nazionale;
- offrire tariffe e condizioni diverse tra consumatori nazionali e esteri.
Il Regolamento europeo contro i blocchi geografici del mercato unico digitale
Nel provvedimento ci sono misure che puntano ad impedire i blocchi geografici ingiustificati o altre forme di discriminazione basate su:- nazionalità,
- luogo di residenza,
- luogo di stabilimento dei clienti.
- i consumatori (ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività professionale);
- le imprese che acquistano o ricevono beni/servizi al fine esclusivo dell’uso finale.
Gli obblighi anti geo-blocking del mercato unico digitale
Il Regolamento interessa tutti i professionisti, anche stabiliti al di fuori dell’Unione, che offrono i propri beni e servizi a clienti nella Ue. L’offerta in questione si intende rivolta sia a consumatori che ad altre imprese, a condizione che le relative transazioni vengano effettuate sulla base di condizioni generali e che si tratti di c.d. “clienti finali”, ossia di imprese direttamente fruitrici dei beni servizi e non, ad esempio, di rivenditori. Nello specifico, il Regolamento prevede un divieto di discriminazione in relazione a:- accesso a interfacce online (art. 3);
- accesso a beni e servizi (art. 4);
- utilizzo di determinati metodi di pagamento (art. 5).
- quando si acquistano beni fisici, come per esempio prodotti di elettronica e abbigliamento che possono essere ritirati in un luogo concordato oppure spediti in un qualsiasi Stato membro dell’Unione europea; in questo caso gli e-shop devono garantire le stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali;
- per l’acquisto di servizi elettronici non coperti da copyright, come servizi di cloud, firewall o hosting di siti web;
- per la prenotazione e l’acquisto di soggiorni in hotel, noleggio auto, parcheggi o biglietti per eventi musicali o sportivi, servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante.
- le situazioni puramente interne ad uno Stato membro, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione. In particolare la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente o del professionista, il luogo di esecuzione, i mezzi di pagamento impiegati nella transazione o nell’offerta, nonché l’utilizzo di un’interfaccia online, siano limitati a un solo Stato membro;
- le opere protette dal diritto d’autore ed i servizi audiovisivi compresi quelli il cui principale obiettivo consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi. E che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive. Tale esclusione dovrà essere oggetto di revisione da parte delle Istituzioni Ue due anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento (dal 2020) e successivamente ogni cinque anni;
- i servizi finanziari (attività bancaria, credito, assicurazione ecc.) previsti dall’art. 2, par. 2 della Direttiva servizi 2006/123/EC.
- garantire il rispetto del regolamento,
- vigilare sull’applicazione dello stesso,
- sanzionarne le violazioni.

