Professione

Previdenza ingegneri e architetti: il Tar dà ragione a Inarcassa sui montanti

La sentenza accoglie le ragioni dell’ente previdenziale contro i Ministeri vigilanti per i contributi 2014-2015 dei professionisti. Il tema è quello del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi
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Previdenza ingegneri e architetti: il Tar dà ragione a Inarcassa sui montanti

Importante provvedimento del TAR del Lazio. La Sezione III bis, con la sentenza 09987/2020 pubblicata lo scorso 1° ottobre, ha accolto il ricorso presentato da Inarcassa nei confronti dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Economia e delle Finanze. Il motivo del contendere: l’aumento dall’1,5% al 4,5% del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali per gli anni 2014-2015 per i professionisti aderenti. Misura alla quale si sono opposte le istituzioni vigilanti. Ma che invece, sarà effettivo per gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti, grazie alla pronuncia del tribunale amministrativo laziale. Ecco un breve riassunto della vicenda e le motivazioni del provvedimento adottato dalla Giustizia italiana.

Il ricorso di Inarcassa

Inarcassa – con ricorso numero 11987 del 2017 – ha impugnato i provvedimenti con i quali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle loro funzioni di vigilanza, non hanno approvato l’iniziativa dell’ente. Un provvedimento che prevedeva, per i soli contributi versati nelle annualità 2014 e 2015 (con riferimento ai redditi maturati nel corso dei periodi di imposta 2013 e 2014), una capitalizzazione aggiuntiva del 3%. Un surplus rispetto alla misura minima del 1,5% garantita dal vigente Regolamento Generale di Previdenza. Una delibera promossa da Inarcassa per “fare fronte alla gravissima crisi che ha coinvolto il settore dell’edilizia pubblica e privata”. Difficoltà oggettive che hanno ridotto il reddito di molti professionisti e quindi la capacità di versare i contributi previdenziali.

Le controdeduzioni dei Ministeri

Come previsto dalla legge, che consente misure straordinarie secondo una valutazione di opportunità che compete solo ed esclusivamente alla Cassa, è stato preventivamente verificato il rispetto del mantenimento dell’equilibrio di lungo periodo del sistema. Diverso il parere dei Ministeri vigilanti. I quali in una nota inviata al Tar asserivano: “Il riconoscimento di un tasso di capitalizzazione dell’1,5% rispetto alla sfavorevole dinamica del monte redditi (-,1,9%) già comporta una deviazione del 3,6% rispetto al tasso di equilibrio”. Ergo, sarebbe necessario prevedere risorse aggiuntive diverse dalla contribuzione. Ecco perché i Ministeri non avevano ritenuto opportuno deliberare un ulteriore aumento del tasso di capitalizzazione rispetto al tasso minimo. “Tanto più se si considera che la delibera in oggetto potrebbe costituire un precedente in situazioni analoghe di congiuntura negativa”, sentenziavano gli esperti dei Dicasteri.

Gli estremi del ricorso

Per uscire dall’empasse, lo scorso 17 aprile il Preside della Facoltà di Statistica dell’Università “La Sapienza” di Roma, professor Fabio Grasso, su richiesta del Tribunale, inviò una relazione tecnica. Nel documento è scritto a chiare lettere che “l’incremento della capitalizzazione per il biennio 2014-2015 non compromette l’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di Inarcassa”. Ecco perché il Tar del Lazio ha deciso di ritenere il ricorso di Inarcassa fondato. In una vicenda analoga, infatti, i giudici hanno confermato che “le amministrazioni vigilanti devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell’autonomia dell’Ente”. La limitazione dell’autonomia, “potrebbe essere giustificata nella misura in cui possa compromettere il funzionamento dell’Ente” (Sez III Bis n. 9566/2019).

L’equilibrio del sistema previdenziale

Alla luce dei fatti esposti, come prevede l’art. 26 comma 6 del Regolamento, emerge che il tasso di capitalizzazione è determinato “almeno” nella misura dell’1,5%. La Cassa ha la facoltà di aumentarlo, rispettando l’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale. In tal senso, dal dibattimento è emerso che l’intervento di Inarcassa non produce esiti negativi sul sistema previdenziale. Ecco perché il Tar ha infine sentenziato che “il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati”.

Il plauso di Inarsind

Tra le reazioni alla decisione del Tar del Lazio, ecco quella di Inarsind, il sindacato degli ingegneri e architetti liberi professionisti. In una lettera indirizzata ai vertici di Inarcassa, si legge che “la sentenza del Tar rende giustizia ad una lunga battaglia intrapresa da Inarcassa. Battaglia che andava combattuta, perché quel testo del comma 6 del Regolamento generale di previdenza 2012 di Inarcassa – che si pretendeva di ignorare da parte dei ministeri vigilanti – rappresenta un caposaldo dell’identità dell’ingegnere e dell’architetto libero professionista iscritto ad Inarcassa”. Secondo l’associazione di rappresentanza sindacale di ingegneri e architetti liberi professionisti, “il tasso annuo di capitalizzazione, viene messo dal comma 6 nelle mani degli iscritti”. Il messaggio è chiaro: “Sono gli iscritti, che con il loro operare determinano l’ammontare del tasso di capitalizzazione”.

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