La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella
sentenza n. 4568 19 febbraio 2021, ha respinto il ricorso di un
geometra contro la sentenza della Corte di appello confermativa della cartella con la quale la Cassa Geometri aveva preteso i
contributi relativi ad un periodo di quattro anni, durante i quali il contribuente aveva svolto attività professionale senza però essere iscritto all’ente di previdenza.
Il ricorrente sosteneva che la Cassa, nella sua autonomia, non poteva spingersi a modificare i presupposti per l’iscrizione; inoltre, aveva
omesso di considerare l’assenza di reddito (visto che le prestazioni erano state svolte a favore di familiari).
La Corte di Cassazione, superando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 5375/2019), ha stabilito che le Casse privatizzate hanno
piena potestà regolamentare nello stabilire i criteri per l’obbligatorietà dell’iscrizione e dunque per il versamento del contributo minimo che può essere disposto anche in assenza di reddito, a seguito della mera iscrizione all’albo professionale.
Versamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito
La sentenza – secondo il
Presidente della Cassa Geometri Buono – “ha affermato la legittimità delle norme relative all’iscrizione alla Cassa degli iscritti all’albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito. Ritenendo che le stesse siano la legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione”.
La Suprema corte ricorda che in base alla legge n. 37 del 4 febbraio 1967, sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa gli iscritti negli Albi professionali dei geometri. La legge 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale) pur distinguendo gli iscritti all’albo che esercitano la professione con carattere di continuità, ha continuato a prevedere “in ogni caso
un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10)”. “In tale contesto legale, l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”.
Obbligo di contribuzione minima anche in caso di prestazioni occasionali
Dal 2003, la Cassa Geometri ha ribadito l’automatismo di iscrizione previsto dalla legge del 1967 e specificato che “
l’obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo. E ciò in ogni caso, e anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Riguardo al motivo dell’aver lavorato per i parenti, la Corte ribadisce che “il principio fondamentale che determina l’obbligo di contribuzione è quello della
oggettiva riconducibilità delle attività svolte alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l’assenza di reddito e l’ambito familiare in cui l’attività si è svolta, sicché l’eventuale assenza di reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante, in ordine al quale la corte non aveva specifico dovere motivazionale”.