Professione

Assicurazione professionale obbligatoria: quando ingegneri e architetti sono esclusi

Il Ministero della Giustizia ribadisce il concetto in seguito ad una richiesta formulata dai Commercialisti di Padova
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Assicurazione professionale obbligatoria: quando ingegneri e architetti sono esclusi
I professionisti sono tenuti a stipulare una polizza RC professionale per i rischi derivanti dall’attività svolta. Tra le categorie coinvolte, i medici, gli operatori sanitari, avvocati, notai, consulenti del lavoro, amministratori di stabili, architetti, ingegneri, geometri, commercialisti. E’ quanto stabilito dalla legge n. 148/2011, disciplinata poi dal D.P.R. del 7 agosto 2012. Per quanto riguarda in modo specifico la tutela assicurativa per gli ingegneri e gli architetti, entrata in vigore dal 13 agosto 2013, devono obbligatoriamente sottoscriverla i professionisti regolarmente iscritti all’albo e dotati di partita Iva, nonché gli studi associati e le società. Non sono invece tenuti a stipulare la polizza gli ingegneri e gli architetti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private e che non provvedono alla firma dei progetti. Tutti concetti ribaditi recentemente dal Ministero della Giustizia, che ha risposto ad un quesito formulato dall’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Padova, che chiedeva lumi in merito all’insussistenza dell’obbligo assicurativo per i professionisti che prestano la loro attività come collaboratori di altri studi professionali. In particolare, il Ministero chiarisce che l’obbligo assicurativo è tale solo quando il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e che l’utente deve essere inteso come destinatario finale del servizio prestato. In sostanza, i dipendenti di uno studio non sono tenuti alla stipula dell’assicurazione, in quanto non hanno alcun rapporto con la clientela. Ma c’è di più. I tecnici ministeriali ricordano che “le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti. Inoltre, il professionista dipendente che non svolge attività professionale in nome e per conto proprio non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa”. E’ evidente che “qualora il professionista dipendente dello studio presti l’attività professionale in proprio e quindi assume direttamente incarichi con la clientela, sarà tenuto a stipulare la polizza”. Per quanto riguarda gli studi associati, il Ministero ribadisce che l’assicurazione a copertura dei danni derivanti dall’attività professionale degli associati e dei consulenti dello studio può essere sottoscritta direttamente dallo studio. “Lo studio associato – si legge nella nota inviata ai Commercialisti – rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. E’ evidente che affinché la copertura assicurativa si estenda agli associati e agli eventuali consulenti dello studio ciò deve essere espressamente previsto nella polizza assicurativa sottoscritta dallo studio associato”. Leggi anche: Assicurazione professionale ingegneri: copertura, sanzioni e consigli
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