Edilizia

Salva Casa, come cambiano le tolleranze costruttive

La legge n. 105 del 24 luglio 2024 reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, modificando l’articolo 34-bis del Testo unico dell'edilizia, sulle tolleranze costruttive
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Salva Casa, come cambiano le tolleranze costruttive

La legge n. 105 del 24 luglio 2024, di conversione del decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024, (cd. Salva Casa), reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica: in particolare interviene sulle tolleranze costruttive, modificando l’articolo 34-bis del dpr n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico dell’edilizia, Tue).

Tolleranze costruttive: le novità nel Salva Casa

Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  1. del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  2. del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  3. del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  4. del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
  5. del 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

Ai fini del computo della superficie utile, va tenuto conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

Le tolleranze esecutive

Fuori dai casi elencati sopra, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela storico-culturale-paesaggistica, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive:

  • il minore dimensionamento dell’edificio,
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne,
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria,
  • gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Le tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, saranno dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Zone sismiche

Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico dovrà attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II Tue. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, corredata della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dalle regioni, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

Il tecnico abilitato deve allegare alla dichiarazione l’autorizzazione dell’amministrazione competente, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata dall’amministrazione, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

L’applicazione di queste disposizioni non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

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