Edilizia
Dal Testo Unico Edilizia alla Disciplina delle costruzioni
La bozza finale della proposta di legge elaborata dal tavolo tecnico istituito dal Ministero delle Infrastrutture presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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Il testo non ancora definitivo ma completo della proposta di legge “Disciplina delle costruzioni“, elaborata dal tavolo tecnico istituito dal Ministero delle Infrastrutture presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è costituito da 140 articoli suddivisi in cinque Titoli:
- Contenuti e disposizioni generali
- Disciplina delle attività edilizie
- Resistenza e stabilità delle costruzioni
- Sostenibilità delle costruzioni
- Accessibilità delle costruzioni
La nuova Disciplina delle costruzioni: contenuti e disposizioni generali
Ambito di applicazione. Ricadono nell’ambito di applicazione della legge le “costruzioni“ definite come “tutte le opere di natura edilizia, infrastrutturale e impiantistica”. E anche le opere geotecniche e le opere di protezione ambientale. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Competenze. I contenuti e disposizioni generali e la disciplina delle attività edilizie afferenti alla materia del governo del territorio costituiscono principi fondamentali della legislazione statale, fatta eccezione per le competenze espressamente attribuite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.Distanze tra fabbricati
Il limite di distanza minima tra i fabbricati è fissato a 10 metri per le nuove edificazioni, tra la parete finestrata del nuovo edificio e le pareti di edifici antistanti, anche se queste ultime sono prive di finestrature, ma per gli interventi su edifici esistenti, anche nel caso di demolizione e ricostruzione, parziale o totale, del fabbricato, preesistente, è consentito:- negli interventi urbanistico-edilizi comunque denominati comportanti la modifica della sagoma, l’eventuale incremento della distanza preesistente, anche se inferiore a quella minima;
- la realizzazione degli incentivi volumetrici o di superficie eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici, o da specifiche normative statali e regionali, per finalità di riqualificazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, con ampliamenti fuori sagoma o in sopraelevazione
Interventi urbanistico-edilizi
Gli interventi urbanistico-edilizi sono distinti nelle seguenti categorie:- interventi di trasformazione del territorio (che comportano una modificazione permanente di suolo inedificato);
- opere e interventi minori non incidenti sulla trasformazione del territorio, comunque subordinati a previo titolo abilitativo (come realizzazione o modifica di manufatti pertinenziali o accessori di modeste dimensioni, superamento delle barriere architettoniche, mutamenti della destinazione d’uso di immobili o di loro parti eseguiti in assenza di opere edilizie, urbanisticamente rilevanti, serre temporanee e i manufatti rurali, opere di rinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli, demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali a interventi di trasformazione del territorio, sistemazioni e occupazioni di suolo per esposizione o deposito);
- interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e addizione volumetrica);
- interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria).
Attività edilizia libera
Attività edilizia libera. Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:- gli interventi di manutenzione ordinaria
- la realizzazione di manufatti completamente interrati
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive privi di rilevanza strutturale, senza ascensori o manufatti che alterano la sagoma
- gli interventi edilizi finalizzati ad installazioni impiantistiche di modesta entità
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (no idrocarburi)
- le attività strettamente pertinenti all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali
- gli interventi e le installazioni dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee o stagionali
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati
- la posa e l‘istallazione di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
- i mutamenti della destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie
- ogni altro intervento minore di rilevanza edilizia equiparabile per entità e caratteristiche intrinseche a quelli sopra indicati.
Titoli abilitativi
Permesso di costruire. Sono soggetti a permesso di costruire, in quanto incidenti in misura rilevante sulla trasformazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente:- gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione permanente del suolo inedificato
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Responsabilità
Il titolare del permesso di costruire, il committente e l‘impresa sono responsabili della conformità delle opere alla normativa che regola le attività edilizie, alle prescrizioni dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio nonché, unitamente al direttore dei lavori, al progetto assentito con il permesso di costruire o asseverato con la Scia ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Il direttore dei lavori e l’impresa non sono responsabili qualora abbiano contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera realizzabili senza sospensione dei relativi lavori. Per le opere realizzate dietro presentazione di Scia, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità.Tolleranze di costruzione
Non sono da considerarsi parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività:- le variazioni di altezza, distacchi, volumetria complessiva, superficie coperta, traslazione dell’area di sedime, e di ogni altro parametro urbanistico-edilizio, che non eccedano il due per cento delle misure progettuali
- gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio, gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere e le modeste variazioni esecutive di partizioni interne ininfluenti ai fini dell’agibilità dell’unità immobiliare.