Nell’ambito delle opere realizzabili in regime di attività edilizia libera rientrano le tensostrutture, ma solo in determinate condizioni. Su questo interviene il Prof. Paolo Tanda, autore del volume “I reati urbanistico-edilizi”, edito da CEDAM Wolters Kluwer. Se in un precedente articolo esamina la casistica relativa alla realizzazione di piscine condominiali, in modo affine, in questo illustra come gestire la realizzazione di una tensostruttura.
Secondo la sentenza n. 38473 emessa in data 17 settembre 2019 (ud. 31 maggio 2019) dalla terza sezione della Corte di Cassazione le tensostrutture sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire, solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni.
Tale pronuncia chiarisce quale sia il significato da attribuire alla previsione (da parte del D.M. Ministero Infrastrutture 2 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018) delle opere qualificabili come tensostruttura tra quelle oggetto di attività edilizia libera.
Il glossario (non esaustivo ma indicativo) delle principali opere realizzabili in regime di edilizia libera
Col sopraindicato decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera: anche se non esaustivo, si tratta di un elenco puntuale, che semplifica il riconoscimento degli interventi realizzabili senza autorizzazioni o comunicazioni.
In particolare, la sentenza n. 38473/2019 precisa che il «glossario», pur riconducendo le tensostrutture tra le opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, prevede ciò in riferimento alla categoria di intervento di cui alla lett. e-bis) dell’art. 6 t.u.e., la quale, riformulata dal d.lgs. n. 222/2016, ha riguardo alle «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale».
Le tensostrutture devono essere temporanee
Questo comporta, ad avviso della sopraindicata sentenza, che le tensostrutture possono essere considerate opere edilizie rientranti nel regime di attività edilizia libera (senza necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire) unicamente nell’ipotesi in cui siano funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni.
E le vasche di raccolta delle acque?
E’ utile rilevare che secondo Cass., sez. III, 21 novembre 2018 (cc. 19 giugno 2018), n. 52398, De Pasquale, rientrano normalmente nell’attività edilizia libera le vasche di raccolta delle acque (escluso il caso della realizzazione di cisterne interrate ossia di un volume tecnico di rilevante ingombro destinato ad incidere oggettivamente in modo significativo sui luoghi esterni): ciò è confermato dal succitato d.lgs. n. 2016/222, il quale, tuttavia, prevede ovviamente che, se per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.