Edilizia

Superbonus 110% e cappotto termico su edifici storici realizzati prima del 1945

Lo specifica la circolare n. 4/2021 del Ministero della Cultura: ci vuole l'autorizzazione paesaggistica. La disposizione permette una maggior uniformità applicativa della normativa vigente
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Superbonus 110% e cappotto termico su edifici storici realizzati prima del 1945

Il Ministero della Cultura ha diramato la circolare n. 4/2021 con una serie di disposizioni integrative alla circolare n. 42 del 21 luglio 2017, applicativa del DPR n. 31 dello stesso anno. Il documento fornisce chiarimenti in merito agli interventi di efficientamento energetico che prevedono la posa del cappotto termico sugli edifici di interesse storico e architettonico. Ebbene, c’è un nuovo intoppo per le agevolazioni legate al Superbonus 110% e cappotto termico: i lavori effettuati su edifici storici realizzati prima del 1945 e situati in centri storici o aree di interesse pubblico, necessitano dell’autorizzazione paesaggistica.  La circolare n. 4/2021 nasce proprio con l’obiettivo di assicurare una “maggior uniformità applicativa delle disposizioni”. Specifiche necessarie, in seguito ad alcune sollecitazioni sulla tematica, giunte da parte di diverse direzioni regionali per le politiche abitative e la pianificazione territoriale. Ecco, in sintesi, i punti qualificanti della nuova documentazione ministeriale.

Il DPR 31/2017

Il riferimento al DPR 31/2017 è fondamentale in quanto individua gli interventi di lieve o lievissima entità esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Oltre a quelli sottoposti a procedura semplificata. Tra i primi vi sono, a titolo esemplificativo (Allegato A):

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici;
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, eseguiti in conformità al piano del colore;
  • lavori per la rimozione delle barriere architettoniche;
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici.

Tra gli interventi che richiedono un’autorizzazione semplificata (Allegato B):

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati (Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136);
  • interventi di arredo urbano comportanti l’installazione di impianti di pubblica illuminazione.

Superbonus 110%, cappotto termico e autorizzazione paesaggistica

La circolare 4/2021 chiarisce che in merito al rivestimento “a cappotto”, l’obbligo – o meno – di ottenere l’autorizzazione dipende essenzialmente dalla natura del vincolo paesaggistico. E ancora: dal vincolo di bellezza panoramica, dall’interesse storico-architettonico o storico-testimoniale dell’immobile. Compresa l’edilizia rurale. Il Ministero sottolinea che i rivestimenti a cappotto spesso possono comportare incrementi di spessore anche significativi. A seconda del materiale scelto, della soluzione tecnica individuata e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento. Sulla base di tali considerazioni appare quindi “da escludere che tali interventi possano ritenersi sempre eseguibili nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”. Condizioni fondamentali per escludere l’autorizzazione paesaggistica.

Edilizia storica ante e post 1945

Per tutti questi motivi, nella circolare si precisa che “non si ritiene che l’esenzione possa essere applicata agli interventi sugli edifici di edilizia storica, realizzati prima del 1945. Per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata”. Il termine per esprimere il parere e rilasciare l’autorizzazione semplificata (punto B3 dell’Allegato B del Dpr 31/2017) è di 20 giorni. Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi sugli immobili di edilizia contemporanea realizzati dopo il 1945, a condizione che non alterino l’aspetto esteriore dell’edificio, anche in termini di finiture.

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