Salva Casa, il commento di Ingegneri e Architetti: ora riformare il Testo Unico dell’Edilizia
Un testo che va nella direzione auspicata, vale a dire semplificazione e maggior certezza in ambito edilizio. Ora però serve un ulteriore, decisivo passo, una riforma del Testo Unico dell’Edilizia nella sua interezza ed organicità: è questo il commento dei Consigli Nazionali di Architetti PPC ed Ingegneri in seguito alla conversione in legge del Decreto “Salva Casa”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Un testo che ha “apportato modifiche sostanziali al DPR 380 – Testo Unico dell’Edilizia”, con risposte concrete alla regolarizzazione di quelle piccole difformità che rendevano numerose abitazioni invendibili o comunque non legittimate, causando anche un freno al mercato immobiliare e alle attività di ristrutturazione. Per Architetti e Ingegneri è giunto il momento di una “nuova integrale elaborazione del codice”.
Salva Casa e riforma del Testo Unico dell’Edilizia: le modifiche sostanziali
Non solo dati positivi. Le modifiche del Salva Casa sono parziali rispetto ad una riforma completa del codice. Un Testo Unico “ormai inadeguato”, che “aumenta le incertezze applicative introducendo il rischio di derogabilità permanente in ambiti di competenza di altre normative”. La nuova frontiera del processo di governo del territorio è il “green deal”, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo. Tutti elementi che “presuppongono nuovi strumenti e nuova disciplina urbanistica che favorisca l’inclusione sociale e la qualità ambientale e adeguata ad affrontare le sfide della transizione ecologica”.
Ecco perché entrambi i Consigli nazionali confermano, per l’ennesima volta, la loro “disponibilità ad un dialogo ed ad una costante collaborazione con il legislatore per la definizione del nuovo quadro normativo”.
Riforma Testo Unico dell’Edilizia: osservazioni agli articoli del Decreto Salva Casa
Sono diverse le osservazioni sulle modifiche apportate dal Salva Casa. A cominciare dall’art. 2 bis per interventi di recupero dei sottotetti, entro certi limiti. Un articolo che consente l’utilizzo di volumi già esistenti senza dover ricorrere ad un ulteriore consumo di suolo. Per quanto concerne l’art. 6, relativo agli interventi sul patrimonio esistente, Ingegneri e Architetti ritengono “utile estendere gli interventi da realizzare in edilizia libera”.
Altro capitolo, l’art. 9 bis. La definizione di stato legittimo viene chiarita e semplificata, stabilendo che la legittimità è data anche dall’ultimo titolo abilitativo rilasciato. Una formulazione che consente di ridurre i tempi e le ricerche delle pratiche. Inoltre, la principale novità è l’estensione della possibilità di ritenere legittimi immobili per i quali siano rilasciati o formati titoli in applicazione ad articoli riguardanti accertamenti di conformità o fiscalizzazioni.
Procedure e destinazioni d’uso
L’art. 23 consente la maggior flessibilità e lo snellimento delle procedure per i cambi di destinazione d’uso anche con opere. Favorisce interventi di recupero di fabbricati che per funzione non avrebbero più una idonea connotazione. Il riferimento alla possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni consente di adeguare tale norma al tessuto urbano.
Il timore, però, è quello di “andare in deroga senza abrogare le attuali leggi. Si ribadisce la necessità di una nuova legge urbanistica che consenta una maggiore flessibilità ed attualizzazione del processo pianificatorio, indispensabile per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e città”. L’art. 24 introduce la riduzione dell’altezza minima degli alloggi e la riduzione delle superfici minime per asseverare l’agibilità degli immobili. “La norma però non specifica in che limiti e non dà parametri quantitativi degli adeguamenti igienico sanitari”.
Regolarizzazione degli interventi
Tra le altre puntualizzazioni, quelle sull’art. 34 ter. Qui si introduce la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati ante Legge Bucalossi n. 10/1977. Questo permette di regolarizzare edifici che hanno una vita di oltre trent’anni. Tuttavia, “si ritiene errato nel processo di regolarizzazione far attestare al tecnico incaricato, con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità, l’individuazione della data di realizzazione degli interventi”.
L’art. 36 bis riguarda la possibilità di ottenere l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali di difformità e variazioni essenziali. Ecco il commento di Ingegneri e Architetti: “Positivo il superamento della doppia conformità urbanistica ed edilizia, altresì si rimarca l’errata attribuzione al tecnico incaricato della responsabilità di individuare la data degli interventi senza documentazione certa”.

