Edilizia

Annullamento permesso di costruire per riduzione della visuale panoramica: non basta la vicinitas

Secondo il Consiglio di Stato la diminuzione di visuale panoramica, per configurare l’interesse a ricorrere, deve comportare un pregiudizio effettivo e “serio” da valutare caso per caso
Condividi
Annullamento permesso di costruire per riduzione della visuale panoramica: non basta la vicinitas

La quarta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7612 del 17 settembre 2024, interviene in materia di impugnazione di titoli abilitativi edilizi per riduzione di visuale panoramica degli edifici circostanti.

Riduzione visuale panoramica: il caso

Gli appellanti avevano impugnato la sentenza con la quale il Tar Campania aveva respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento del permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione, con aumento di volumetria, di un edificio adiacente ai fabbricati in cui sono ubicate alcune unità immobiliari di loro proprietà, lamentando il pregiudizio che avrebbero subito non solo sul godimento dei loro beni, ma anche sul valore commerciale degli stessi, per effetto della riduzione di aria e di luce, oltre che di veduta panoramica.

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma con diversa motivazione la sentenza del Tar, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di interesse. La quarta Sezione giunge a tale conclusione richiamando la propria sentenza n. 7464 del 6 settembre 2024, in cui ribadisce che l’interesse alla tutela della visuale panoramica costituisce “un interesse di mero fatto, come tale, di regola, inidoneo a configurare una lesione giuridicamente rilevante utile ad integrare la condizione dell’interesse a ricorrere”.

Il “diritto di veduta del panorama”

Anche per la Corte di Cassazione (Cass. civile, Sez. II, n. 17922 del 22 giugno 2023)  “la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell’ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi... Nondimeno, il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama esige che di esso sia previamente accertata l’esistenza. L’esistenza del diritto di veduta del panorama non può essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale rispetto all’opera contestata. Se bastasse, per ritenere validamente costituita la servitù di veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l’opera contestata ne compromettesse l’esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali”.

Tuttavia, la visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico. Pertanto la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo a configurare l’interesse a ricorrere. Deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”: deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà.

La riduzione della visuale panoramica crea un reale pregiudizio?

Nel caso di specie, la documentazione presentata in giudizio non consente di ravvisare un reale pregiudizio (suscettibile di apprezzamento economico) alla posizione giuridica soggettiva degli appellanti, in termini di riduzione della visuale panoramica, quale conseguenza della realizzazione dell’intervento edilizio autorizzato dal Comune.

Ciò perché l’area in questione, in zona omogenea A, è caratterizzata da una forte urbanizzazione ed è già connotata dalla presenza di palazzi di notevole altezza (come quello degli appellanti). La realizzazione del nuovo edificio non può quindi comportare l’effetto di pregiudicare la visibilità degli “edifici circostanti di carattere storico – artistico”, che è la finalità perseguita dal dm n. 1444/1968.

L’interesse ad agire deve comportare un’utilità ulteriore

La sentenza richiama anche la precedente dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 22 del 9 dicembre 2021) che stabilisce i principi di diritto in materia di impugnazione dei titoli abilitativi edilizi:

  1. nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, costituente elemento fisico – spaziale quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sulla quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato, quale elemento di individuazione della legittimazione ad agire, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
  2. l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
  3. l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione fosse rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Va dunque valutato caso per caso se l’eventuale annullamento del titolo edilizio possa comportare effetti di riduzione in pristino rispetto all’opera edilizia, che si rivelino concretamente utili per il ricorrente, e non meramente emulativi, non essendo sufficiente la mera finalità demolitoria.

L’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità ulteriore che il ricorrente mira a conseguire proponendo la sua azione. L’ordinamento giuridico non tutela infatti azioni meramente emulative.

Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario