Edilizia

Il Decreto Bollette ridefinisce il concetto di ristrutturazione edilizia

Se il dl n.17/2022 risolve la questione degli interventi sugli immobili ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo culturale e paesaggistico, con il Decreto Aiuti si modifica ulteriormente il TUE
Condividi
Il Decreto Bollette ridefinisce il concetto di ristrutturazione edilizia
Ristrutturazione edilizia: ridefinito il concetto. Il Decreto Legge n. 17/2022 – c.d.Decreto Bollette –  tra le altre importanti novità in tema di semplificazioni, contiene una norma dalla portata dirompente, che introduce sostanziali modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001, (c. d. Testo unico dell’edilizia) Si tratta dell’articolo 28, comma 5 bis del DL 17/2022, che è intervenuto in maniera incisiva sulla struttura stessa degli articoli citati, sostanzialmente ridefinendone portata e contenuto. Inoltre, come si può leggere nell’ultimo paragrafo, nuove modifiche si devono al D.l.n.50/2022, c.d. Decreto Aiuti.

La modifica dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01: ridefinito il concetto di ristrutturazione edilizia

Il comma 5 bis dell’art. 28 del DL 17/2022, come detto, reca modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) in materia di interventi edilizi su edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, la lettera a) dell’articolo 28, modifica l’art. 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del D.P.R. 380/2001, stabilendo espressamente che: tra gli interventi di ristrutturazione edilizia in esso disciplinati, non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004. Giova ricordare, sinteticamente, che per il citato articolo 3, come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli edifici esistenti, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Gli interventi che possono essere realizzati, ai sensi dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia

Tali interventi possono essere realizzati, ai sensi dell’art. 22 del Testo unico dell’edilizia, a seguito di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) comunale territorialmente competente. La novella in commento, esclude gli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 142/2004 dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, come sopra descritti, anche laddove siano rispettati i seguenti parametri di legge:
  • il mantenimento di sagoma;
  • i prospetti;
  • la linea di sedime, le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente;
  • l’assenza di incrementi di volumetria.

La modifica dell’articolo 10 del D.P.R. 380/01

Pe effetto e conseguenza diretta della novità introdotta dalla lettera a) dell’art. 28, comma 5 bis del DL 17/2022, la successiva lettera b) del medesimo comma, modifica il testo dell’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001. Si stabilisce, infatti, che sono subordinati a permesso di costruire:
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004;
  • il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree;
in entrambi i casi, ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

Interventi di ristrutturazione edilizia: quando permane la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio?

Alla luce delle novità introdotte, possiamo, in conclusione affermare che:
  • tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, non rientrano quelli relativi ad immobili ubicati in aree tutelate, secondo l’art. 142 del D. Lgs. 42/04;
  • gli interventi di demo-ricostruzione di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico che avvengano con modifiche sostanziali di sagome, prospetti e volumetrie, costituiscono sempre trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Sarà, dunque, necessaria, in tali ipotesi, l’acquisizione preventiva del titolo costituito dal permesso di costruire.

Le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti

In sede di conversione del Decreto Aiuti (50 del 2022) è stata introdotta una modifica alla Camera. Viene modificato il Testo unico dell’Edilizia (articolo 15, comma 2), al fine di prolungare fino a tre anni dal rilascio del permesso di costruire il termine entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’articolo 12 del Dlgs. 387 del 2003, relativo all’autorizzazione unica. Non solo. Il provvedimento amplia l’elenco delle aree considerate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili allargando il perimetro delle aree idonee ope legis. Vengono inserite anche quelle aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici e nemmeno nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali) oppure aree e immobili di notevole interesse pubblico. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Rimane fermo che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà il ministero della Cultura ad esprimersi nell’ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Infine, il Dl Aiuti  specifica che sono considerate aree idonee anche le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Articolo pubblicato il 2 maggio 2022 e aggiornato il 13 luglio 2022
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario