Edilizia
La determinazione della durata dei titoli edilizi è competenza esclusiva statale
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 28 della legge della Regione Lombardia n. 18 del 7 agosto 2020 che prorogava i termini dei titoli edilizi
Condividi
Proroga titoli edilizi Lombardia, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il provvedimento. Vediamo le ragioni
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021, ha dichiarato illegittimo l’art. 28 della legge della Regione Lombardia n. 18 del 7 agosto 2020, che prorogava i termini dei titoli edilizi, paesaggistici e delle convenzioni di lottizzazione, perché in contrasto con la disciplina statale.
Proroga titoli edilizi Lombardia: incostituzionale
La disposizione regionale impugnata dal Governo, prevedeva che in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, “fosse prorogata la validità:- di tutti certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza;
- delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 46 della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza.
I provvedimenti statali
L’obiettivo perseguito dall’intervento statale è consistito nel prorogare i titoli abilitativi in termini omogenei su tutto il territorio nazionale colpito dalla pandemia. Incidendo sulla durata, le norme statali interposte partecipano della natura di “principio fondamentale” che connota la disciplina dei titoli abilitativi, con l’effetto di vincolare le Regioni. Lo Stato ha disposto la proroga generalizzata dei titoli abilitativi nel bilanciamento di interessi potenzialmente confliggenti che connotano gli interventi sul territorio: l’interesse dei beneficiari dei titoli abilitativi a esercitare i diritti ivi conformati, da un lato, e l’interesse pubblico a non vincolare l’uso del territorio per un tempo eccessivo, dall’altro.- Con l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cosidetto Decreto cura Italia), il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi. Il successivo comma 2 dispone la proroga della validità degli atti e provvedimenti e titoli abilitativi già perfezionati, nonché lo slittamento dei termini in essi previsti. Al di là del riferimento agli atti amministrativi di certazione (certificati, attestati), il catalogo riguarda provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, quali i titoli abilitativi, che conformano lo ius aedificandi, e nascono temporalmente limitati. Lo scopo che la proroga si prefigge è mantenere intatta la posizione dei destinatari fino alla fine dell’emergenza. In sede di conversione in legge, si è stabilito che gli atti e i titoli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano “validità” per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, con previsione espressamente estesa ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del dpr n. 380 del 6 giugno 2001, alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali, comunque denominate.
- Nel luglio 2020, nel permanere dell’emergenza, l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 (cosiddetto Decreto semplificazioni), convertito nella legge n. 120 del 2020, ha previsto che i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire formatisi fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati, se l’interessato comunica di volersi avvalere di tale proroga. Al momento della comunicazione i termini non devono essere già decorsi e il titolo deve risultare conforme agli strumenti urbanistici approvati o adottati. Questa disciplina è stata espressamente estesa alle segnalazioni di inizio attività presentate entro lo stesso termine (31 dicembre 2020).
- A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, l’art. 3, comma 1, lettera a), del dl n. 125 del 2020, ha sostituito la data del “31 luglio 2020” con “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza“, così prorogando la validità di tutti gli atti e titoli in scadenza nell’intero periodo emergenziale, a partire dal 31 gennaio 2020. L’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del medesimo dl n. 125 del 2020, ha previsto che tutti gli atti e provvedimenti “scaduti” tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159 del 2020 (27 novembre 2020), e non rinnovati, “si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2″. In questo modo, è stata recuperata la validità degli atti in scadenza nel periodo successivo al 31 luglio 2020, non compresi nella prima proroga. La disciplina è riferita ai permessi di costruire e alla Scia, mentre gli altri titoli abilitativi sono assoggettati alla previsione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come modificato.

