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Pannelli solari in aree vincolate: quando è consentito

L’installazione di pannelli fotovoltaici è opera di pubblica utilità, precluderla in aree vincolate deve essere quindi supportato da ragioni particolarmente stringenti
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Pannelli solari in aree vincolate: quando è consentito

L’installazione di pannelli fotovoltaici è opera di pubblica utilità, per la realizzazione di un bene pubblico di natura ambientale equiordinato alla tutela del paesaggio. Il provvedimento che preclude l’installazione dei pannelli solari in aree vincolate deve essere quindi supportato da ragioni particolarmente stringenti. In un’articolata motivazione, il Tar Campania con la sentenza n. 73 del 3 gennaio 2024, ripercorre i principi dell’ordinamento sul rapporto tra fonti rinnovabili e tutela del paesaggio.

Il caso: installazione di pannelli solari in aree vincolate bloccata

Il proprietario di un immobile in zona vincolata intendeva installare 8 pannelli fotovoltaici zavorrati di dimensioni pari a 1.20 m x 2,07 m distribuiti in duplice fila con spazio di interposizione pari a 0,90 m. L’impianto avrebbe occupato 20,88 mq di area libera di pertinenza di civile abitazione, appoggiati al suolo ma non fissati. Trattandosi si zona vincolata, l’interessato presentava istanza di autorizzazione paesaggistica.

La Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo che i pannelli percepibili da diversi punti di vista, avrebbero compromesso i tratti caratteristici della località protetta, sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale. Il proprietario impugnava il provvedimento TAR, che con la sentenza in commento, accoglieva il ricorso.

Pannelli solari in aree vincolate: la normativa

L’art. 7 bis comma 5 del D.lgs. 28/2011 stabilisce che l’installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici… non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’art. 136 comma 1 lett. b e c, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli art. da 138 a 141, fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.

In presenza di vincoli, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

Il favor legislativo per le fonti rinnovabili

Il Tar Campania sottolinea, richiamando analoghi precedenti giurisprudenziali, che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili, di matrice eurounitaria, richiede di concentrare l’impedimento assoluto solo nelle “aree non idonee espressamente individuate dalla Regione. Negli altri casi di installazione in zone vincolate, la compatibilità dell’intervento deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura quindi in se stessa un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica. La presenza di impianti sulla sommità degli edifici non sarebbe più percepita, secondo la giurisprudenza, come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata.

Bilanciamento tra due beni di matrice ambientale

Si tratta di casi in cui vengono in rilievo interessi pubblici di pari ordine e concorrenti, entrambi di matrice ambientale: da un lato la tutela del paesaggio e dall’altro la promozione delle fonti energetiche rinnovabili per la riduzione dei fenomeni di inquinamento. Le motivazioni di un eventuale diniego, come statuito anche dal Consiglio di Stato (sez VI n. 1201/2016), devono essere particolarmente stringenti, non bastando il riferimento ad una generica minor fruibilità del paesaggio per il decremento della sua dimensione estetica.

Considerato il connotato di “opera di pubblica utilità”, l’installazione di pannelli fotovoltaici non si colloca nell’ambito della ordinaria contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi e per questo motivo occorre una valutazione più analitica, che nel caso di specie non era stata compiuta.

La Soprintendenza, scrive il TAR, non aveva fatto buon governo dei principi ordinamentali, essendosi limitata ad inferire in via automatica ed apodittica dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di “generica compromissione delle visuali panoramiche prospettanti sugli elementi vegetazioni ed orografici caratterizzanti, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili”.

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