Edilizia

Edilizia libera, quando un’opera può essere qualificata “stagionale”?

Ciò che rileva non è soltanto l’attitudine dell’opera a essere periodicamente rimossa e reinstallata, ma anche – in prospettiva – la sua effettiva e periodica rimozione
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Edilizia libera, quando un’opera può essere qualificata “stagionale”?

Il Tar Napoli, nella sentenza n. 4036 del 28 giugno 2024, tratta il ricorso contro il provvedimento del Comune, che negava l’autorizzazione per “l’installazione temporanea, su suolo privato, di un manufatto a pannelli prefabbricati, solo poggiato al suolo senza alcun tipo di opera muraria o ancoraggio fisso, da adibire a chiosco stagionale per attività di ristorazione, il tutto per un periodo massimo di 120 gg. e non superiore a 180 gg. nell’anno solare“, pur avendo in precedenza rilasciato l’autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento verte dunque sulla questione delle “opere stagionali” e la loro qualificazione come tali.

Il caso

Il Comune sosteneva che “l’installazione del manufatto non è collegata ad un’attività di ristorazione esistente e quindi non può ritenersi un’opera accessoria“, e che “per l’esecuzione dell’intervento, sotto il profilo urbanistico, (qualora conforme agli strumenti urbanistici vigenti), avrebbe dovuto munirsi di specifico permesso di costruire in quanto l’intervento non può ritenersi compreso tra quelli di cui all’art. 6 lett. e bis) del dpr 380/2001, qualora l’opera rivestisse il carattere della stagionalità, né possiede i requisiti diretti a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee“.

Il Tar Napoli ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando l’articolo 6 (Attività edilizia libera), comma 1, lettera e-bis, del dpr n. 380 del 2001, nel testo applicabile al tempo del fatto. A seguito della modifica introdotta dall’articolo 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, nell’elenco degli interventi di edilizia libera – accanto alle “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee” – sono state aggiunte anche le “opere stagionali”.

Opere stagionali in edilizia libera: le condizioni

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione seconda, sentenza n. 4934 del 18 maggio 2023), le condizioni perché un’opera possa rientrare nell’attività libera in quanto connotata da “stagionalità” sono:

  • l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;
  • l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reinstallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.

Nella stessa pronuncia, viene altresì precisato che “quanto ai requisiti suddetti, se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la ‘periodicità’ della presenza del manufatto sul territorio; ne deriva che ciò che rileva non è soltanto l’attitudine dell’opera a essere periodicamente rimossa e reinstallata, ma anche – in prospettiva – la sua effettiva e periodica rimozione“.

I chiarimenti della Cassazione

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, in materia edilizia, il carattere stagionalenon significa assoluta precarietà dell’opera, bensì utilizzo annualmente ricorrente della struttura“. Inoltre, quanto alle opere stagionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), esse “presuppongono una previa comunicazione di avvio dell’attività di realizzazione delle stesse, oltre al requisito della destinazione alla immediata rimozione al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni” (Cassazione penale, sezione terza, sentenza n. 3990 del 2 febbraio 2021).

Alla luce di quanto sopra, il Tar Napoli ha ritenuto illegittimo e quindi annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui – esclusi, correttamente, “i requisiti diretti a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee” – omette di far rientrare nell’attività edilizia libera l’opera che pure riveste il carattere della stagionalità, di per sé non contestata.

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