Come è regolata la disciplina dei permessi edilizi in caso di opere interrate non visibili esternamente? L’approfondimento del Prof. Paolo Tanda, autore del volume “I reati urbanistico-edilizi”, edito da CEDAM Wolters Kluwer, disponibile su Shop.Wki.
Con la sentenza n. 370 del 9 gennaio 2020 (Pres. Di Nicola, Est. Ramacci) la Corte di Cassazione afferma, in tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, un importante principio ai fini della configurabilità del reato paesaggistico di cui all’art. 181, D.Lgs. n. 42/2004. È stato escluso che in tale ambito potesse avere rilievo l’assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l’aspetto attinente al suo mero valore estetico. Invece, secondo la sentenza n. 370/2020 si deve tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore: ciò comporta che anche gli interventi interrati e non visibili esternamente possono incidere negativamente sull’originario assetto dei luoghi con conseguenti effetti di natura penale.
Opere interrate: non si esclude la sussistenza del reato
Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha affermato che la non visibilità all’esterno delle opere realizzate (trattandosi, in un caso, di una chiusura mediante vetrata nascosta da muro più alto e, negli altri, di manufatti completamente interrati) non è in grado di escludere la sussistenza del reato contestato (art. 181, D.Lgs. n. 42/2004).
E’ opportuno ricordare che Cass., sez. III, 20 marzo 2009, n. 12478 (ud. 5 febbraio 2009), ha affermato che costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano in modo durevole l’area impegnata dai lavori stessi, come nel caso di edificazione di una piscina. Nello stesso senso cfr. anche Cass., sez. III, 29 aprile 2003, Agresti; Cass., sez. III, 27 settembre 2000, Cimaglia.
Il permesso edilizio? Sì, serve
In definitiva, sono da considerare lavori di costruzione edilizia nel senso tecnico-giuridico, per i quali occorre il permesso edilizio, non solo quelli mediante i quali il manufatto si eleva al di sopra del livello del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati, che siano fissi o incorporati solidamente al suolo e capaci di trasformare durevolmente l’area occupata, giacché si tratta sempre di opera per la quale l’autorità comunale deve svolgere il suo controllo diretto ad assicurare sia l’ordinato sviluppo dell’aggregato urbano, sia il rispetto delle norme contenute nella legge urbanistica, sia il rispetto delle regole tecniche di costruzione prescritte dalla legge: in tal senso cfr. Cass., sez. III, 14 ottobre 2013, n. 442147.