Niente condono per il soppalco di 64 mq realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico

È necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un soppalco di 64 metri quadrati, essendo tali dimensioni non modeste e comportanti una sostanziale ristrutturazione ed incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico.
Lo ha stabilito il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12151 del 19 luglio 2023.
Per i giudici amministrativi il soppalco il questione, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non può considerarsi “abuso di minore rilevanza” o “intervento di ristrutturazione edilizia” e, dunque, non può essere condonato ai sensi del DPR n. 269/2003.
Il fatto
Il Comune negava il condono ex D.L. n. 269/2003 richiesto per un soppalco di 64 mq. Il diniego era motivato dall’esistenza di diversi vincoli paesaggistici insistenti nella zona interessata dalla realizzazione dell’abuso.
I proprietari impugnavano il diniego, ritenendolo contraddittorio rispetto all’ordine di servizio con il quale amministrazione comunale aveva espresso l’intenzione di considerare suscettibili di sanatoria le opere abusive che – come il soppalco in questione – pur realizzate in zone su cui insiste un vincolo paesaggistico, non modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio.
I ricorrenti invocavano poi il DPR 31/2017, che esclude gli interventi come quello in esame dall’autorizzazione paesaggistica, invocando l’applicazione retroattiva della norma.
Il TAR ha però rigettato il ricorso, confermando il diniego di condono.
Condono, soppalco e limini del vincolo paesaggistico
Innanzitutto, riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, i giudici precisano che “il condono previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo”. Non sono mai condonabili, invece, “le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti” (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4685).
Nel caso di specie – prosegue il TAR – non si è in presenza di un abuso di minore rilevanza, in particolare di un intervento di ristrutturazione edilizia. Si tratta, infatti, della realizzazione di un soppalco avente una superficie consistente, per il quale è necessario il permesso di costruire.
Il sentenza richiama la precedente giurisprudenza in materia, secondo cui “deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico” (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 21/04/2022, n.1064).
Il TAR di Roma sottolinea, infine, il carattere eccezionale delle norme in tema di condono edilizio. Carattere che esclude l’applicazione retroattiva di eventuali disposizioni sopravvenute – come quelle invocate dai ricorrenti in materia di autorizzazione paesaggistica – “che modifichino in senso eventualmente migliorativo i requisiti per l’accesso a tali procedure, indipendentemente dal momento dell’adozione del provvedimento richiesto”.
Il “tempus” cui fare riferimento per l’individuazione delle condizioni di sanabilità dell’opera abusiva è quello stabilito dal legislatore in sede di approvazione della misura straordinaria, che può ravvisarsi nell’epoca di realizzazione dell’opera o, al più, nella scadenza del termine di presentazione della relativa istanza di sanatoria.