Edilizia

La prassi da seguire per l’installazione di una pergotenda in condominio

Analisi delle eventuali autorizzazioni necessarie e limiti di natura codicistica o regolamentare
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La prassi da seguire per l’installazione di una pergotenda in condominio
L’installazione di una pergotenda in condominio è possibile senza iter autorizzativi. A patto che si rispettino alcune condizioni All’interno del condominio, ogni singolo proprietario ha il diritto di installare, nella sua proprietà esclusiva, una pergotenda al fine di ripararsi dal sole e dagli altri agenti atmosferici, rendendo così più confortevole, per sé ed i suoi familiari, l’utilizzo del balcone, del lastrico o del terrazzo sui quali la struttura viene collocata. Ciò, naturalmente, è possibile a determinate condizioni:
  • non deve sussistere un espresso divieto in tal senso contenuto nel regolamento condominiale di natura contrattuale;
  • l’installazione non deve pregiudicare la stabilità, la sicurezza, il decoro architettonico e l’estetica del fabbricato condominiale;
  • il manufatto non deve limitare la veduta degli altri condòmini.

Cosa si intende per pergotenda?

Con il termine “pergotenda” si identificano le strutture removibili che servono a coprire terrazzi e lastrici solari per proteggersi dal sole e dalla pioggia. Più precisamente, la pergotenda può definirsi, secondo il Consiglio di Stato (Sentenza n. 25 gennaio 2017 n. 306) come una struttura leggera, di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù, o da materiale trasparente, priva di pareti chiuse, costituita da elementi assemblati tra loro in maniera tale da renderne possibile la rimozione col semplice smontaggio e non con attività di demolizione. Ovviamente, la pergotenda così definita non implica alcun aumento di volumetria, non comporta la costruzione di opere murarie e non è ancorata in maniera permanente al piano di calpestio (balcone, terrazzo o lastrico solare) sul quale poggia.

L’installazione di una pergotenda come attività di edilizia libera

Proprio per queste sue caratteristiche strutturali, la realizzazione di una pergotenda rientra tra gli interventi di edilizia libera, per i quali secondo l’art.6 del TU dell’Edilizia non sono richiesti permessi o titoli abilitativi. La pergotenda è, infatti, classificabile nell’ambito degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Limiti all’installazione di una pergotenda e obblighi di comunicazione al condominio

Per procedere all’installazione di tale struttura il singolo condòmino deve tener conto di eventuali divieti contenuti nel regolamento contrattuale di condominio e di quanto disposto dall’articolo 1122 del codice civile. In particolare, dando per osservate e/o inesistenti specifiche clausole regolamentari, il singolo che intende procedere alla realizzazione della pergotenda deve aver cura di rispettare il dettato codicistico. Dovrà, pertanto, astenersi dal proseguire nell’attività qualora l’opera arrechi danno alle parti comuni ovvero determini un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso, il condòmino deve dare preventiva comunicazione all’amministratore del progetto che intende realizzare, affinché questi possa, successivamente, riferirne all’assemblea. Quest’ultima, in caso di violazione della norma o di inosservanza di un divieto espressamente contenuto nel regolamento, può impedire l’installazione o imporre la rimozione della struttura, oltre che agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni dal proprietario/contravventore.

I recenti orientamenti del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è intervenuto sul punto in diverse occasione, evidenziando come sia sempre necessario analizzare le caratteristiche della struttura con riferimento al singolo caso concreto. Se la pergotenda ha una struttura (in legno o in metallo) che sia scorrevole su guide o binari, liberamente rimovibile e retrattile, non avendo caratteristiche di stabilità, non comporta la creazione di un ulteriore spazio abitativo permanente. In tali casi, può essere considerata alla stregua di una tenda parasole per la cui installazione, anche se destinata a rimanere costantemente chiusa, non è necessario alcun titolo autorizzativo o abilitativo (Cons. di Stato, Sentenze n.1619/2016; n.306/2017; n.2715/2018). L’opera principale, infatti, non è l’intelaiatura in sé ma la tenda e l’intelaiatura su cui essa poggia è solo un elemento accessorio, funzionale e necessario al sostegno e all’estensione della copertura (Cons. di Stato, Sentenza 3 aprile 2019 n. 2206). La pergotenda che presenti le caratteristiche evidenziate, viene, dunque, considerata dal Consiglio di Stato come un elemento di arredo, di riparo e protezione, finalizzata unicamente al migliore godimento dello spazio esterno dell’appartamento cui accede. Come tale, essa è riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. di Stato, sez. VI, Sentenze n. 1777/2014; n. 3393/2021).
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