Edilizia

Gazebo chiuso da porte scorrevoli: serve il permesso di costruire?

Quando il “gazebo” rientra nell’edilizia libera e quando no? Il Consiglio di Stato torna sull’argomento
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Gazebo chiuso da porte scorrevoli: serve il permesso di costruire?

Una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio) non può essere considerata un “gazebo”; per la sua realizzazione serve il permesso di costruire. Vediamo come si disciplina il tema del gazebo chiuso e il permesso di costruire.

È questo, in sintesi, quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8049 del 30 agosto 2023, in risposta al ricorso presentato da un cittadino contro l’ordinanza di demolizione dal Comune per aver realizzato su di un locale commerciale, in assenza di permesso di costruire, una struttura simile ad un gazebo.

I gazebo rientrano nella nozione di manufatti leggeri e, quindi, nel novero dell’edilizia libera. Tuttavia, nel caso di specie, il manufatto da demolire, seppur simile, non può essere assimilato ad un gazebo, trattandosi di una struttura in legno chiusa tanto sul lato ovest quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio).

Il fatto

Il gazebo in questione era, in realtà, una struttura in legno “tipo gazebo” con chiusura sul lato est effettuata con porte scorrevoli in vetro e alluminio, e su lato ovest poggiante sulla parete perimetrale del fabbricato. Di forma rettangolare, aveva dimensioni di circa metri 16,00 di lunghezza, una larghezza media di circa metri 4,80.

Il comune ne aveva ordinato la demolizione in quanto il manufatto, per essendo simile, non era un gazebo, e rientrava tra gli interventi che richiedono necessariamente il permesso di costruire ai sensi del T.U. Edilizia n. 380/2001 (interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia tra cui rientrano interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente).

Gazebo chiuso e permesso di costruire: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato?

Il proprietario, invece, si oppone alla demolizione e sostiene nel proprio ricorso che l’opera realizzata rientrerebbe negli interventi di edilizia libera o, al più, nell’ambito del regime della S.C.I.A. (se non C.I.L.A.).

I giudici amministrativi hanno però rigettato il ricorso, confermando l’ordine di demolizione.

Il Consiglio ricorda che per «gazebo» si intende, nella sua configurazione tipica, “una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili”.

Questa è la definizione fornita dal Consiglio di Stato in diverse pronunce (tra le più recenti, ricordiamo Consiglio di Stato, Sez. VI, 29/06/2023, n. 6263 e Sez. VI, 27/04/2021, n. 3393 che ha circoscritto la nozione di “manufatti leggeri” annoverabili nell’area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile).

La decisione

Nel caso di specie – si legge nella sentenza – la struttura realizzata dal ricorrente non risponde a siffatte caratteristiche e, dunque, non si può parlare di “gazebo”.

In realtà, spiegano i giudici, l’intervento edilizio in questione “ha portato alla realizzazione di una struttura chiusa tanto sul lato ovest (in quanto poggia sulla parete perimetrale del fabbricato) quanto su quello est (da porte scorrevoli e in alluminio)”; pertanto, “risultava assoggettato al previo rilascio di un permesso di costruire

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