Senza autorizzazione sismica è esclusa la doppia conformità
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 51634 del 29 dicembre 2023, riguardante la sospensione condizionale di un ordine di demolizione di un abuso edilizio in violazione della normativa antisismica, ha sancito che “Il rispetto del requisito della doppia conformità (articolo 36 del Testo Unico Edilizia) per l’accertamento di conformità e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica“.
Doppia conformità senza autorizzazione sismica: il caso
Nel caso specifico, i responsabili degli abusi edilizi avevano proposto ricorso in Cassazione lamentando che il Tribunale non avesse preso in esame la documentazione da cui si desume l’impossibilità tecnica di dare esecuzione alla demolizione, per non pregiudicare la stabilità delle strutture immediatamente adiacenti, come attestato nell’elaborato tecnico.
La Corte di Cassazione, seguendo un costante orientamento giurisprudenziale, ha respinto tale motivo affermando che l’impossibilità di procedere alla demolizione, oltre a non essere stata provata, era comunque imputabile alle ricorrenti, committenti dei lavori abusivi, poiché gli abusi oggetto del provvedimento di demolizione erano incontrovertibilmente una diretta conseguenza del loro operato illecito. Perciò, si applica il principio secondo cui, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla demolizione delle opere, l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando, come nel caso di specie, dipenda da una causa imputabile al condannato.
La mancata valutazione del procedimento di sanatoria
Un secondo motivo di illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena riguardava la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della pendenza del procedimento di sanatoria dell’immobile, che avrebbe prevedibilmente portato alla concessione del titolo abilitativo per la conformità del manufatto alla normativa urbanistica ed edilizia.
La Corte di Cassazione ha respinto anche questo motivo, sostenendo che la pendenza del procedimento di sanatoria non costituisce un elemento ostativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, stante la perentorietà del termine per l’adempimento della condizione cui era subordinato il beneficio concesso, rilevando l’eventuale sanatoria, ai fini dell’avveramento della condizione, solo se intervenuta prima della scadenza del termine.
In ogni caso, sarebbe stato impossibile ottenere una sanatoria, dato che il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. “doppia conformità“), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica. E’ quindi esclusa la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

