Spetta solo allo Stato disciplinare la doppia conformità per la sanatoria edilizia
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 15 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, della legge provinciale Trento n. 1 del 2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per contrasto con gli artt. 4 e 8 statuto regionale del Trentino-Alto Adige in tema di “doppia conformità” per la sanatoria edilizia. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (Trga) del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 del dpr n. 670 del 31 agosto 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
La disposizione censurata consente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria “quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente“.
Doppia conformità per la sanatoria: la giurisprudenza costituzionale
La giurisprudenza costituzionale, pur avendo ricondotto la disciplina del cosiddetto accertamento della conformità urbanistica alla materia del “governo del territorio“, ha chiarito che “spetta al legislatore statale la scelta sull’an, sul quando e sul quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l’articolazione e la specificazione di tali disposizioni (sentenza n. 232 del 2017)“.
La disposizione censurata, consentendo il rilascio della concessione in sanatoria anche in assenza della conformità alle norme urbanistiche vigenti al momento di realizzazione dell’intervento edilizio (cosiddetta “doppia conformità”), viola l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della lesione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, e gli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige, nella parte in cui subordinano l’esercizio della potestà legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di “urbanistica e piani regolatori” al rispetto dei “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica“, tra cui rientrerebbe il requisito della cosiddetta “doppia conformità” prescritto dall’art. 36 Tu edilizia.
Quali sono gli abusi sanabili
La Corte costituzionale ha da tempo ritenuto necessario, ai fini della “regolarizzazione” delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, “l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza“, con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformità dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio.
Il principio della cosiddetta “doppia conformità“, “nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale“, vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica.
Legge provinciale e sanatoria: perché il requisito della doppia conformità non è rispettato
La Provincia autonoma di Trento, titolare di una competenza legislativa primaria in materia di “urbanistica e piani regolatori”, deve esercitarla in armonia con “i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica“. Tale presupposto è disatteso dall’art. 135 della legge provinciale Trento n. 1 del 2008, laddove introduce – oltre a una disposizione sull’accertamento di conformità coerente con l’art. 36 Tu edilizia (art. 135, comma 1) – anche una disciplina che, diversamente da quanto previsto a livello statale, consente di rilasciare concessioni edilizie in sanatoria per opere conformi “al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate” (art. 135, comma 7).
In sostanza, nel territorio provinciale è stata ammessa – in via generalizzata – la possibilità di regolarizzare, sul piano amministrativo, opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20 per cento. Una simile disciplina, venendo a derogare al requisito della cosiddetta “doppia conformità”, si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è quella contenuta nell’art. 36 Tu edilizia, che, al comma 1, consente il rilascio della concessione in sanatoria “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda“.
L’esigenza di condizioni e requisiti uniformi in Italia
Tale disposizione mira ad assicurare sull’intero territorio nazionale l’uniformità dei requisiti e delle condizioni in base alle quali possono essere ricondotti a legittimità gli abusi edilizi: ciò, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. Pertanto, non può assumere alcun rilievo, ai fini della concreta applicazione del requisito della cosiddetta “doppia conformità”, il fatto che, nel territorio provinciale, l’abusivismo edilizio sarebbe di dimensioni “contenute”, soprattutto se comparato con altre realtà regionali.
La sentenza della Corte costituzionale ribadisce che, in ogni caso, spetta allo Stato – sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia “governo del territorio”, sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della cosiddetta “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operatività. Ne consegue che a tale disciplina statale devono conformarsi tanto le Regioni a statuto ordinario, quanto le Regioni a statuto speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.

