La Camera dei Deputati ha approvato, nella seduta di mercoledì 14 luglio, il
decreto “Sostegni bis”. Il
Decreto è stato approvato in via definitiva dal Senato con la legge di conversione.
La “Conversione in legge del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” disciplina una serie di interventi urgenti a favore delle imprese, dei giovani, dei professionisti, del lavoro. Il decreto-legge dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 24 luglio, pena decadenza del documento. Tempi strettissimi, dunque, per l’approvazione del testo in Senato. Il provvedimento è stato calendarizzato per l’esame in aula tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 luglio. Il testo è notevolmente modificato rispetto all’originale. In particolare,
gli articoli sono passati da 77 a 152. Particolarmente attesa l’introduzione,
contro il caro prezzi dei materiali da costruzione, dell’articolo intitolato
“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”. Eccone i principali contenuti.
Sostegni bis e revisione dei prezzi
Il nuovo dispositivo si sviluppa in 9 commi. L’obiettivo è
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che si sono verificati nel primo semestre del 2021. Ebbene, “
per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori all’8%, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. La compensazione concerne le quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. In questi casi, si applicano le “variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi” con riferimento alla data dell’offerta. Eccedenti l’8% per il 2021; il 10% se riferite a più anni.
Stazioni appaltanti e compensazione
Per le variazioni in aumento,
l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Per le variazioni in diminuzione, la procedura “è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante”, sempre entro 15 giorni. “Il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.” Le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni “nei limiti del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento”. Possono essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.
Fondo da 100 milioni
Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), “
per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro”. A tal proposito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021. Con decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione. Oltre alla proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
Compensazioni anche ai privati
Disposizioni, sin qui, adottate per gli appalti pubblici.
Il Sostegni bis contiene anche un emendamento – approvato – che prevede la compensazione dei rincari delle materie prime edili anche per i cantieri privati. Un ordine del giorno che porta la firma di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, “Ho chiesto al Governo – spiegata la politica toscana – di estendere la compensazione anche ai lavori privati, aumentando e non di poco la platea dei beneficiari”. L’obiettivo è agevolare il settore dell’edilizia, “trainante per la nostra economia, e spesso composto anche da aziende medio-piccole che faticano a sopportare i rialzi vistosi nei prezzi”. E ancora: “Dopo questo primo intervento, dovrà seguire una fase di monitoraggio e di adeguamento progressivo. Bisognerà, infatti, valutare l’effetto e l’impatto delle compensazioni sui nuovi contratti, tenendo conto che l’aumento dei prezzi è influenzato anche dalla crescente ostilità tra Cina e Stati Uniti, acuitasi nei mesi scorsi”.
Immobili storici, nuovo credito d’imposta
Servirà un decreto attuativo del Ministero per i Beni culturali per dare vita al nuovo credito d’imposta previsto nella conversione in legge del Decreto Sostegni bis.
In totale ci sono 2 milioni di euro. I fondi sono destinati ai detentori di immobili di interesse storico e artistico, fuori dall’esercizio d’impresa, tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, per
spese di manutenzione e restauro fatte nel 2021 e nel 2022.
Il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura massima del 50%, fino ad un
importo massimo di 100mila euro, e sarà utilizzabile in compensazione ma non sarà cumulabile. I beneficiari del credito di imposta potranno scegliere tra l’utilizzo diretto del credito e la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, come le banche o gli intermediari finanziari.