Edilizia

Decreto Semplificazioni: le misure introdotte per le aree colpite dal terremoto del 2016

Il Titolo I – al Capo II – apporta una serie di modifiche importanti in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle zone colpite da eventi sismici
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Decreto Semplificazioni: le misure introdotte per le aree colpite dal terremoto del 2016

Il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, introduce una serie di importanti novità in merito alla ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto. In particolare, si fa riferimento al Titolo 1 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”. Qui, al Capo II del Decreto Semplificazioni, si approfondisce il tema “Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici”. Gli articoli di interesse sono il 10 e l’11. Eccone un’attenta analisi, con i principali provvedimenti pubblicati.

Gli incentivi volumetrici nel Decreto Semplificazioni

L’articolo 10 dal titolo “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”, apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Innanzitutto, si specifica che gli incentivi volumetrici riconosciuti negli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, “possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma”. Tra le deroghe, anche la possibilità di superare l’altezza massima dell’edificio demolito. E ancora: nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentiti esclusivamente “nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale”. Gli interventi di ristrutturazione in questione comprendono anche le opere innovative necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Ma anche per “l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.

Il permesso di costruire in deroga

Il nuovo dettato normativo ricorda che la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, “previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico”. Altro capitolo, il recupero degli immobili dismessi. In questi casi, il contributo di costruzione è “ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali.  I Comuni hanno, in ogni caso, la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, “fino alla completa esenzione dallo stesso”.

Le “tolleranze” e la proroga dei lavori

Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta nei lavori di ristrutturazione, è tollerato se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo. A certificare le tolleranze esecutive ci pensa il tecnico abilitato. Da un punto di vista temporale, il Decreto legge proroga di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380). La misura concerne i permessi di costruire rilasciati fino al 31 dicembre 2020. In tal caso, i termini non devono essere decorsi al momento della comunicazione dell’interessato. Inoltre, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La stessa proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Le rate dei mutui

Le rate dei mutui ipotecari, contratti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, potranno essere sospese per i seguenti termini:

  • 6 mesi, qualora gli eventi verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari pari ad almeno il 20% per cento dei soci;
  • 12 mesi, nei casi di un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;
  • 18 mesi, per eventi concernenti un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci.

Demolizione di opere abusive

La legge introduce l’articolo 10 bis concernente le “Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive”. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, toccherà all’ufficio del prefetto provvedere alla demolizione. Un compito che svolgerà “avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale”. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto potrà avvalersi del “concorso del Genio militare”. Previa “intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate”.

I poteri del Commissario straordinario

L’articolo 11 si intitola “Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici”. La legge attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 il compito di individuare gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità. Ordinanze che riguardano anche la ricostruzione dei centri storici dei Comuni maggiormente colpiti. Tali poteri (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016), sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Evidente che il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea (direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE).

Diocesi ed enti ecclesiastici

Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. Allo stesso tempo, individua il soggetto attuatore competente. Infine, per quanto concerne i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, si seguono le procedure previste per la ricostruzione privata. Sia per l’affidamento della progettazione sia per l’affidamento dei lavori.

Articolo pubblicato il 29.07.2020 – aggiornato il 17.09.2020

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