Condono in area vincolata: senza parere è illegittimo il diniego
Il silenzio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sulla richiesta di parere ex art. 32 l. n. 47/1985 non consente all’amministrazione comunale di concludere, in senso negativo, il procedimento di autorizzazione paesaggistica funzionale al condono edilizio in area vincolata. È quanto chiarito dal TAR Toscana, sede di Firenze, Sez. III, sentenza del 26 giugno 2024, n. 784.
Condono in area vincolata: il fatto
Innanzi al TAR veniva impugnato il provvedimento con il quale un Comune si era espresso in senso negativo in relazione all’istanza di condono presentata dalla parte ricorrente nel 28 marzo 1986 per alcuni abusi insistenti su di un locale rimessaggio barche ricadente in zona sottoposta a tutela paesaggistica.
Tale provvedimento negativo finale impugnato veniva adottato senza l’adozione del preventivo parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Provincia che aveva solamente notificato un preavviso di rigetto. Secondo la parte ricorrente, tuttavia, in mancanza di una pronuncia definitiva della Soprintendenza, il Comune avrebbe dovuto astenersi dal concludere il procedimento in senso negativo. Tale motivazione viene condivisa dal TAR adito che, accogliendo il ricorso, ha annullato i provvedimenti impugnati.
Tutela paesaggistica e condono: il silenzio rigetto
L’aspetto centrale nella sentenza in commento attiene al rapporto tra l’autorizzazione paesaggistica e le disposizioni sul condono edilizio e se il Comune può pronunciarsi senza il preventivo parere, obbligatorio e vincolante, dell’autorità di tutela.
Chiariamo come l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio la cui disciplina di riferimento è dettata dall’articolo 146 d.lgs. n. 42/2004. La regola generale è quella per la quale non è possibile richiedere l’autorizzazione paesaggistica successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’eccezione alla regola è data dal procedimento ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 di autorizzazione postuma, purché siano rispettate determinate condizioni.
Condono in area vincolata: i casi di deroga
Altra ipotesi derogatoria è contenuta nella disciplina sul condono che, nel caso della sentenza in commento, è data dall’articolo 32 l. n. 47/1985.
In particolare, l’articolo 32 prevede che, per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria sia subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Se tale parere non viene formulato dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, si forma un’ipotesi di silenzio rifiuto avverso la quale il privato può presentare ricorso giurisdizionale.
Ma tale silenzio rifiuto non opera nei confronti del Comune, osserva la sentenza in commento, in quanto non consente all’amministrazione comunale di concludere, in senso negativo, il procedimento di autorizzazione paesaggistica (che neppure rientra nelle sue competenze). È solo l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo che si può esprimere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
I poteri del Comune
Il Comune può solamente rigettare la richiesta di condono a fronte di un parere sfavorevole relativo alla valutazione di compatibilità rispetto al vincolo insistente sull’area oggetto di intervento. Il parere in questione, in considerazione della natura vincolante dello stesso, si impone sulle eventuali differenti valutazioni espresse dall’amministrazione comunale innanzi alla quale pende il procedimento di condono, senza che quest’ultima, in sede di definizione dello stesso, possa discostarsene.
Nel caso di specie si è così ritenuto che il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune in mancanza del parere della Soprintendenza deve essere ritenuto illegittimo, in quanto carente di un parere obbligatorio e vincolante.

