Edilizia
Condono edilizio in aree vincolate, solo per interventi di minore rilevanza
Il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati nel dl n. 269/2003, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34897 del 21 settembre 2021, definisce i requisiti per la richiesta di condono edilizio in aree vincolate, respingendo un ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo di 127 mq su area sottoposta a vincolo.
La motivazione addotta dal ricorrente – che si sarebbe trattato di un abuso edilizio minore, sanabile secondo il Terzo Condono Edilizio (art. 32 deldl n. 269/2003, convertito in legge n. 269/2003) è stata respinta in considerazione della qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione“.

