Edilizia

Condono edilizio in aree vincolate, solo per interventi di minore rilevanza

Il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati nel dl n. 269/2003, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo
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Condono edilizio in aree vincolate, solo per interventi di minore rilevanza
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34897 del 21 settembre 2021, definisce i requisiti per la richiesta di condono edilizio in aree vincolate, respingendo un ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo di 127 mq su area sottoposta a vincolo. La motivazione addotta dal ricorrente – che si sarebbe trattato di un abuso edilizio minore, sanabile secondo il Terzo Condono Edilizio (art. 32 deldl n. 269/2003, convertito in legge n. 269/2003) è stata respinta in considerazione della qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione“.

Condono edilizio in aree vincolate, gli interventi ammessi

La sentenza precisa che in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, il condono previsto dal dl n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Corte di Cassazione, sentenza n. 34897 del 21 settembre 2021
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