Edilizia

CILAS Superbonus 110% e stato (il)legittimo: quali poteri di vigilanza in capo ai Comuni?

Con una interessante ordinanza cautelare il TAR Veneto affronta il caso del divieto di eseguire opere connesse ad una pratica CILAS Superbonus 110% in presenza di irregolarità edilizie
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CILAS Superbonus 110% e stato (il)legittimo: quali poteri di vigilanza in capo ai Comuni?

Interessante ordinanza cautelare del TAR Veneto (n. 128/2023 del 13 marzo 2023) con cui si è affrontato il caso del divieto di eseguire opere connesse ad una pratica CILAS Superbonus 110% in presenza di irregolarità edilizie.

Il fatto

La ricorrente si vedeva notificare da parte dell’Amministrazione comunale due note successive con le quali si vietava l’esecuzione di opere connesse ad una pratica CILAS Superbonus 110% (a questo link l’ebook gratuito sul tema) a fronte di non chiarite irregolarità edilizie. Avverso tali note si ricorreva innanzi al TAR competente.

In sede cautelare, tuttavia, la richiesta di sospensione degli atti impugnati non veniva accolta poiché gli atti impugnati apparivano avere “una mera valenza informativa”, priva di effetti negativi per la ricorrente.

CILA Superbonus 110% e poteri del Comune

La CILA-Superbonus costituisce una specifica variante della CILA, ossia della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Le attività assoggettate a CILA sono considerate libere nel senso che possono essere immediatamente avviate, come accade già con la SCIA, e, soprattutto, non sono sottoposte ad alcun controllo preventivo e sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.

L’assenza di controlli sistematici ha condotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere che le note con cui il Comune vietava l’esecuzione delle opere connesse alla pratica CILAS Superbonus 110% fossero privi di carattere provvedimentale, non rispondendo ad alcun potere legislativo tipizzato dalla legge.

Osservato come la CILA sia un semplice atto privato di mera comunicazione e come non siano previsti controlli preventivi e sistematici, dobbiamo chiarire che, in realtà, il Comune conserva comunque il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’art. 27 DPR 380/2001.

Le note impugnate indicavano la presenza di non specificati abusi edilizi insistenti sugli edifici oggetto di interventi ai fini della fruizione degli incentivi fiscali connessi al Superbonus 110%. In altre parole, a dire del Comune, gli interventi connessi al Superbonus 110% si stavano realizzano su edifici parzialmente abusivi.

Dall’entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, infatti, non è più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, ben potendosi, dunque, presentare CILAS Superbonus 110% su edifici in tutto o in parte abusivi. Lo “stato legittimo”, infatti, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del DPR n. 380/2001, si riferisce a quanto stabilito dall’ultimo titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione o gli interventi realizzati sull’immobile (sia sull’intero immobile sia parziali).

L’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile, tuttavia, osserva il TAR, mira solamente a semplificare, riducendone i costi e gli incombenti, la presentazione delle pratiche relative al Superbonus 110%. Ma senza in alcun modo privare i Comuni del loro generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’art. 27 DPR 380/2001, come conferma anche lo stesso art. 119, comma 13quater, d.l. n. 34/2020, laddove dispone che “fermo restando quanto previsto al comma 13-ter [ossia che la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo], resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Una critica

Il TAR Veneto, incidenter tantum, si lascia andare ad una velata critica, ritenendo contraddittoria la normativa sugli incentivi fiscali connessi al Superbonus 110% nella misura in cui si incentiva, o, comunque, si ammette, l’ammodernamento o efficientamento energetico di immobili interessati da illeciti edilizi, con opere aggiuntive che parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale, con un effetto di propagazione dell’illecito.

L’ordinanza del Tar Veneto n. 128 del 13 marzo 2023 è disponibile qui di seguito in free download.

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