Edilizia

Cambio di destinazione d’uso del sottotetto, si può fare?

Se il cambio di destinazione d'uso del sottotetto incide sulla volumetria e sulla staticità dello stabile confinante il permesso di costruire in sanatoria non vale
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Cambio di destinazione d’uso del sottotetto, si può fare?
Cambio di destinazione d’uso del sottotetto, basta il permesso di costruire in sanatoria? Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6458 del 24 settembre 2021, ha annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato da un Comune per la realizzazione, tra l’altro, di finestre e di un’apertura in un sottotetto, che si configurerebbe come una veduta illegittima posta ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla legge, rispetto alle pareti finestrate e alle finestre dell’altro appartamento.

Cambio di destinazione d’uso del sottotetto: il caso

Il vicino del proprietario del sottotetto aveva proposto ricorso contestando che, per la suddivisione interna e la realizzazione di un numero elevato di finestre, di due balconi, di impianti e finiture di tipo residenziale attraverso le nuove aperture, le tramezzature interne e le abilitazioni per gli impianti, si era verificato un cambio di destinazione d’uso – da locale di sgombero praticabile a mansarda abitabile – rispetto alla concessione per la quale il locale avrebbe dovuto svolgere la funzione di mero ripostiglio composto di un unico vano illuminato da lucernari e di un terrazzino accessibile con un infisso minimale. Ciò aveva comportato variazioni sulla volumetria e il carico urbanistico e statico. Il Consiglio di Stato ha accolto in parte il ricorso, poiché le caratteristiche del sottotetto, avuto riguardo alle altezze riscontrate, lo definiscono come “praticabile” ma non abitabile. Quindi, in base al regolamento edilizio, la sua superficie, in quanto non residenziale, non poteva essere computata nella superficie edificabile (SUL), escludendo la legittimità di assentire variazioni della volumetria e dei carichi statici, oltre che delle distanze.

Se incide sulla volumetria e staticità dello stabile confinante niente sanatoria

In merito all’interesse del vicino a ricorrere, la sentenza distingue. Non c’è interesse per l’opposizione alla realizzazione di aperture su pareti non prospicienti la proprietà; c’è interesse, dove vi sia indubbia vicinitas, contro provvedimenti che possono incidere sulla volumetria e sulla staticità dello stabile confinante e contro l’asserito cambio di destinazione. In quanto la trasformazione in abitazione del sottotetto è in grado di determinare un pregiudizio per il vicino dal punto di vista della diversa utilizzazione che ne deriverebbe del terrazzino e della porta-finestra prospicienti la sua proprietà. Consiglio di Stato, sentenza n. 6458 del 24 settembre 2021
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