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Modalità operative per calcolare le compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione

Ance pubblica un’utile guida per comprendere, con facilità ed esempi pratici, i contenuti principali del provvedimento del Mims
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Modalità operative per calcolare le compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione
Prima la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. Ora, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ecco la Circolare ministeriale che fornisce le indicazioni sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni (DL 73/2021 e DM 11 novembre 2021 in free download a fine articolo). Un documento fortemente caldeggiato da Ance, proprio per dare risposta alle criticità più rilevanti della normativa. A tal proposito, l’Associazione nazionale dei costruttori edili ha provveduto a divulgare i contenuti principali del provvedimento. Dagli obblighi delle imprese e delle amministrazioni sino a come fare il calcolo delle compensazioni. Leggi qui l’articolo aggiornato relativo alla posizione del Mims e qui l’articolo contenente le indicazioni dell’ANAC.

Caro materiali: i compiti delle imprese

Gli operatori economici sono tenuti a presentare l’istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021. Inoltre, la circolare ricorda che le istanze dovranno contenere:
  • l’indicazione dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti nel primo semestre 2021, interessati dagli aumenti riportati in decreto;
  • la richiesta al direttore dei lavori di accertarne le relative quantità contabilizzate.
Per quanto riguarda la presentazione delle istanze, il termine di scadenza, fissato a pena di decadenza, è il prossimo 8 dicembre. La circolare precisa, inoltre, che alle compensazioni non si applica l’istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende direttamente dalla legge, in presenza dei presupposti ivi richiesti. Ciò comporta che, ove siano stati impiegati nel primo semestre 2021 materiali interessati dagli incrementi, l’impresa potrà presentare istanza di compensazione.

Calcolo compensazioni, gli obblighi delle amministrazioni

Il Direttore dei lavori, ricevute le istanze di compensazione, determinerà le quantità dei materiali utilizzati dall’impresa nel primo semestre 2021. Se i materiali saranno inseriti in contabilità come tali, il DL individuerà le quantità riscontrando:
  • per le opere a misura, le quantità contabilizzate;
  • per quelle a corpo, le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale, sulla base delle previsioni progettuali.
Se il materiale risulterà ricompreso all’interno di una lavorazione più ampia, il DL dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità. In mancanza di tali analisi, potrà procedere sulla base di analisi desunte da “prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto”.

Quantificazione delle compensazioni

Una volta determinate le quantità dei materiali effettivamente contabilizzati nel semestre, la circolare prevede che il direttore dei lavori debba quantificare le compensazioni, applicando gli incrementi registrati in decreto al prezzo medio vigente al momento dell’offerta. I conteggi andranno, poi, trasmessi per la relativa convalida al RUP. Il quale dovrà verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell’intervento o richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili. Infine, procedere al pagamento. La stazione appaltante dispone di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, dalla pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021 (23 novembre 2021). Con scadenza, quindi, il 22 gennaio 2022. Nel caso in cui, invece, l’Amministrazione abbia necessiti di ottenere le risorse del Fondo, occorrerà necessariamente attendere il trasferimento delle risorse che saranno assegnate.

Il calcolo compensazioni

La compensazione va determinata nel seguente modo:
  • la variazione percentuale per il materiale di interesse, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore (8% per offerte presentate nel 2020 e 10% complessivo, in caso di offerte ante 2020) è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
  • la variazione di prezzo unitario è applicata alle quantità del singolo materiale contabilizzate nel primo semestre 2021. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Ergo: per le offerte presentate nel primo semestre 2021, non varrà il meccanismo compensativo in esame. Per tali offerte, quindi, sarà necessario attendere l’approvazione della norma che estende anche al secondo semestre 2021 la speciale disciplina compensativa. La compensazione, inoltre, non è soggetta a ribasso d’asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Decreto prezzi materiali da costruzione disponibile qui di seguito
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