Edilizia

L’autorizzazione paesaggistica è un obbligo anche con CILA, DIA e SCIA in aree vincolate

Questo è valido per tutti gli interventi edilizi realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico devono essere preceduti dall’autorizzazione, anche se il proprietario è titolato da una CILA, DIA e SCIA
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L’autorizzazione paesaggistica è un obbligo anche con CILA, DIA e SCIA in aree vincolate

Nemmeno i titoli abilitativi come CILA, DIA o SCIA bastano a superare questo obbligo. Chi viola le regole rischia sanzioni pesanti, inclusa la demolizione. Lo dice il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 10506/2024, ribadisce il principio secondo cui in zone soggette a vincolo paesaggistico, ogni opera edilizia deve ottenere l’autorizzazione preventiva.

La pronuncia si pone nel medesimo solco interpretativo di altre sentenze di Palazzo Spada che confermano la necessità per il proprietario, che vuole compiere un’opera edile, di informarsi se l’immobile rientri in una zona su cui grava un vincolo paesaggistico, pena la mancanza di idoneo titolo e la conseguente sanzione demolitoria.

Tutto ha origine da un ordine di demolizione di un manufatto

Per capire meglio l’origine del principio emesso, non si può che partire dall’analisi del caso esaminato prima dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato.

Il proprietario di un immobile aveva realizzato all’esterno una scala di ferro per accedere al lastrico solare ed era raggiunto da un ordine di demolizione del Comune, in quanto l’ente territoriale riteneva che l’opera si potesse considerare una nuova costruzione, realizzata in assenza del titolo edilizio.

Il destinatario del provvedimento amministrativo, in possesso della presentazione della CILA, quindi a proprio parere di un titolo idoneo, decideva di far ricorso al TAR. L’impugnazione era accolta dal Giudice amministrativo con annullamento dell’ordine di demolizione, in quanto il provvedimento faceva riferimento a una “nuova costruzione”, mentre la realizzazione di una scala non appariva riconducibile ad alcuno degli interventi previsti dalla lettera e) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380.

Tuttavia, il TAR segnalava come la pretesa amministrativa del ricorrente fosse solo in parte condivisibile, in quanto lo stesso non era titolare di un titolo edilizio idoneo: invero, mancava l’autorizzazione paesaggistica, posto che l’area ove insiste l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico. Non soddisfatto dal mero annullamento dell’ordine di demolizione, il ricorrente decideva di adire il Consiglio di Stato, così da far accertare che il Giudice di primo grado, pronunciandosi sulla questione inerente alla CILA, non avrebbe dovuto sostituirsi alla Pubblica Amministrazione, suggerendo a questa la futura contestazione.

Costruzioni in zone soggette a vincolo e autorizzazione paesaggistica

Indipendentemente dai motivi di impugnazione della sentenza del TAR, che avevano natura prettamente processuale, la pronuncia del Consiglio di Stato tratta incidentalmente il tema dell’autorizzazione paesaggistica, in ipotesi di costruzioni in zone soggette a vincolo.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “in caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza del quale è soggetto a sanzione demolitoria”, aggiungendo, infine, che detta regola è valida anche nel caso in cui le opere siano assentibili con mera DIA, CILA o SCIA.

Autorizzazione paesaggistica in aree vincolate: l’orientamento del Consiglio di Stato

Naturalmente, la decisione segue l’orientamento già più volte espresso dal Consiglio di Stato e dai TAR in tempi recenti. Sul tema possiamo richiamare:

  • Consiglio di Stato, Sez. II, 30 aprile 2024 n. 3930in caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria“;
  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024 n. 3365siano assentibili con mera D.I.A./S.C.I.A., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, devono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, o dalla D.I.A., laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, è doveroso da parte dell’Amministrazione applicare la sanzione demolitoria“;
  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 aprile 2024 n. 3864le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, pur se di natura pertinenziale o precaria e, quindi, assentibili con mera DIA, devono considerarsi abusive, laddove, come nella specie, realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria“.

In base alle suddette considerazioni, si può affermare che, nel caso in cui un sito sia soggetto ad un vincolo paesaggistico e sia necessario compiere degli interventi edilizi, sarà necessario richiedere e ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, pena la scure della sanzione demolitoria emessa dall’ente competente territorialmente.

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