Edilizia

Asseverazioni Superbonus 110% e assicurazioni per professionisti: chi può asseverare e quali polizze RC sono necessarie?

Quali sono i requisiti assicurativi previsti dal decreto n. 34/2020 e dai suoi aggiornamenti?
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Asseverazioni Superbonus 110% e assicurazioni per professionisti: chi può asseverare e quali polizze RC sono necessarie?

Il Decreto Rilancio, D.L. 34/2020 e s.m.i., punta a un “rilancio” dell’edilizia, nonché a una riqualificazione assennata e ragionata degli interventi sul costruito esistente. Molti sono i chiarimenti e le esplicitazioni della volontà del legislatore giunti in itinere e questo ha comportato un rallentamento nell’applicazione del Superbonus 110%, lo strumento fiscale cardine del Dl Rilancio, abbinato a un rallentamento delle forniture e della disponibilità di materiali. Tale contesto non sempre ha agevolato il lavoro dei professionisti tecnici, ai quali, nello specifico, sono richiesti particolari requisiti. Primo fra tutti, la polizza assicurativa. Il professionista, dunque, per il proprio ambito di competenza, si è accinto all’applicazione di questo strumento fiscale adoperandosi, allo stesso tempo, a stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva alla convenzionale RC professionale obbligatoria, legata esclusivamente all’attività di asseverazione.

Quali sono i requisiti assicurativi previsti dal decreto n. 34/2020 e dai suoi aggiornamenti?

La richiesta di una polizza assicurativa nell’Art. 119 comma 14 del D.L. 34/2020

La richiesta di una polizza assicurativa sposata all’attività del tecnico asseveratore del Superbonus 110% è inserita all’interno del comma 14 dell’articolo 119 del decreto n. 34/2020, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022.

Quando l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato?

A rispondere a questa domanda è nuovamente il comma 14 dell’articolo 119 del decreto n. 34/2020. Si prospettano tre scenari:

  • polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
  • polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
    1. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
    2. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
    3. garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
  • una polizza dedicata alle specifiche attività con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Asseverazione e non veridicità della dichiarazione

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. A questa sanzione si aggiunge la decadenza del beneficio.

L’asseverazione gioca da sempre un ruolo fondamentale ed è richiesta per diverse tipologie di intervento, tra cui:

  1. Interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a).
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria (art. 119, comma 1, lettera b).
  3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle u.i.u. situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria (art. 119, comma 1, lettera c).
  4. Interventi di natura strutturale che prevedono la mitigazione del rischio sismico (art. 119, comma 4).

Il professionista deve fornire una asseverazione che si prospetta secondo due possibili scenari e prevede ruoli professionali differenti, ovvero:

  1. Riqualificazione energetica (interventi previsti ai commi 1, 2 e 3). L’asseverazione corrisponde alla attestazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai seguenti decreti:
  • Decreto n. 63/2013, articolo 14, comma 3-ter.
  • Legge n. 90/2013.

Suddetta asseverazione deve essere trasmessa unicamente per via telematica all’Enea.

L’asseverazione è complementare alla corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

  1. Riduzione del rischio sismico (intervento comma 4). In questo caso sono diverse le figure professionali che devono fornire un’asseverazione seguendo i passi di progettazione, esecuzione e collaudo dell’opera previsti dal D.P.R. 380/2001 s.m.i..

Asseverazione del rischio sismico: D.M. 329 del 6 agosto 2020

Il d.m. n. 329 del 6 agosto 2020 modifica il precedente D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”, prevedendo una modulistica corrispondente all’asseverazione fornita dai diversi professionisti sia che si tratti di Sismabonus ordinario (scadenza 2024) sia di Superbonus sismico 110%.

  1. Allegato B: asseverazione resa dal progettista dell’intervento di riduzione del rischio sismico (adeguamento o miglioramento sismico o intervento locale ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018). Questa asseverazione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico dell’edilizia per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (D.M. 24 del 9/01/2020). In essa sono contenuti i seguenti parametri:
    1. N. polizza assicurativa (elemento che secondo il parere delle Commissione di Monitoraggio non deve essere compilato se si accede al Sismabonus ordinario).
    2. Importo lavori con e senza le spese professionali (specifico per il Sismabonus 110%) al lordo dell’IVA e degli oneri di cassa previdenziali. Tali importi sono desunti per le opere dai prezzari regionali e/o nazionali, mentre per le parcelle professionali gli importi massimi devono essere resi ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
  2. Allegato B1: asseverazione del direttore lavori in cui vi è un esplicito riferimento agli stati di avanzamento lavori, al consuntivo finale e alla rispondenza del progetto. Il direttore lavori non fornisce solo l’asseverazione finale ma anche quella rispondente ai diversi stati di avanzamento, solitamente coincidenti con il 30% ed il 60% dei lavori.
  3. Allegato B2: asseverazione del collaudatore con relativo richiamo al progetto depositato.
Le specifiche condizioni fin qui esposte, evidenziano come, soprattutto in riferimento all’attività di asseverazione, tecnici e specialisti si trovino spesso esposti a diversi rischi significativi prima, durante e dopo lo svolgimento dei lavori. Marsh, grazie al suo team di esperti e a un know-how focalizzato su polizze e prodotti assicurativi pensati per rispondere alle esigenze dei diversi ordini professionali, distribuisce soluzioni assicurative su misura, come la Responsabilità Civile Professionale dell’Asseveratore e la Tutela Legale.

Perché scegliere la polizza di Responsabilità Civile Professionale dell’Asseveratore e la polizza di Tutela legale intermediata da Marsh?

Il settore edilizio è caratterizzato da molteplici variabili di rischio che influiscono su sicurezza, tempistiche, completamento dei progetti e redditività.

La polizza Responsabilità Civile Professionale dell’Asseveratore intermediata da Marsh si rivolge al professionista abilitato secondo la norma, al rilascio di asseverazioni ai sensi del D.L. 34/2020.

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119, commi 13 e 14, e dell’art. 121, comma 1-ter, lettera b) del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

La polizza di tutela legale prevede il rimborso delle spese legali per diritti e onorari dell’avvocato e/o perito CTU e/o CTP liberamente scelti e per spese di soccombenza relativamente a DIFESA PENALE e opposizioni avverso sanzioni amministrative.

Marsh affianca i clienti nell’soluzioni data-driven per la gestione dei rischi, ma aiuta anche a orientarsi in un contesto sempre più dinamico e complesso come quello del Superbonus e degli incentivi statali.

Il team di Marsh affiancherà il cliente nel trovare la soluzione migliore, supportandolo nella valutazione dei rischi e riducendo al minimo le incertezze. In questo modo, i professionisti possono progettare e implementare programmi in linea con i propri obiettivi strategici, ottimizzare il capitale e proteggere la propria stabilità a breve e lungo termine.

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