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Realizzazione di un impianto fotovoltaico: l’istanza di accesso si può presentare anche via PEC

Accesso agli atti: non serve la firma se l’istanza è trasmessa con PEC intestata al mittente.
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Realizzazione di un impianto fotovoltaico: l’istanza di accesso si può presentare anche via PEC

Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, inviata via PEC (casella di posta elettronica certificata) intestata al mittente, è valida anche se il documento non è sottoscritto, trattandosi di modalità di presentazione che soddisfa il requisito dell’apposizione della firma, secondo quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale. A chiarirlo è il TAR Basilicata con la sentenza 6 novembre 2024, n. 564.

I giudici ribadiscono che le istanze trasmesse dal cittadino alla pubblica amministrazione utilizzando una casella di posta elettronica certificata intestata al mittente sono valide anche se non sottoscritte, perché tale modalità soddisfa il requisito della firma.

Accesso via PEC impianto fotovoltaico: il fatto

Nel caso preso in esame, l’ente regionale aveva negato l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e seguenti L. n. 241/1990, relativamente ad un procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Secondo gli uffici della Regione, l’istanza di accesso era inammissibile in quanto non era stata firmata dalla parte. Il richiedente ha impugnato innanzi al TAR il diniego di accesso, sostenendo che l’istanza era stata trasmessa agli uffici a mezzo posta elettronica certificata a lui intestata, quindi nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Su questo specifico aspetto il TAR ha dato ragione al ricorrente, anche se poi i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto di accesso solo ad una parte dei documenti richiesti.

Rimanendo sull’aspetto “digitale” della questione, vediamo cosa dice la normativa vigente in merito alle istanze di accesso agli atti presentate alla pubblica amministrazione tramite posta elettronica certificata.

Impianto fotovoltaico: l’istanza di accesso si può presentare anche via PEC

Nella sentenza in commento, il TAR richiama anzitutto l’art. 38, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che stabilisce la regola generale secondo cui le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica in tutte le pubbliche amministrazioni sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Tale disposizione del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce, a sua volta, che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide “se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione”.

Tale modalità di presentazione è posta quale opzione alternativa alla sottoscrizione «mediante una delle forme di cui all’articolo 20» del medesimo Codice.

Detto, in altri termini, l’istanza inviata alle pubbliche amministrazioni tramite poste elettronica certificata intestata al mittente è valida ed efficace anche se il documento ad essa allegato non è sottoscritto (ad esempio con firma autografa, accompagnata da documento d’identità, oppure con firma digitale).

La PEC intestata al mittente sostituisce la firma

Questo è esattamente il caso preso in esame dal TAR. Nella fattispecie, infatti, l’istanza di accesso agli atti risulta essere stata trasmessa tramite utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata al mittente.

Sbaglia dunque la pubblica amministrazione a ritenere irricevibile l’istanza perché priva di sottoscrizione. Secondo il TAR, le modalità di trasmissione digitale utilizzate dall’istanze soddisfano i requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate e consentono di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma.

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