Edilizia

Abusi edilizi in violazione di norme antisismiche, non è possibile la doppia conformità

Non vi sono norme che consentano il rilascio di un’autorizzazione sismica postuma, dato che non è prevista l'autorizzazione sismica in sanatoria ad intervento ormai eseguito
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Abusi edilizi in violazione di norme antisismiche, non è possibile la doppia conformità

La Corte di Cassazione, torna a pronunciarsi sulla questione degli abusi edilizi in violazione di norme antisismiche. Con la  sentenza n. 2357 del 20 gennaio 2023, conferma che, sul piano amministrativo, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a seguito di accertamento di conformità ferma l’eventuale ordine di demolizione ed estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ma non estingue i reati paesaggistici e quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.

La sopraelevazione abusiva

Il caso trattato riguarda una sopraelevazione abusiva per la quale era stato negato l’accertamento di conformità per assenza di cubatura disponibile. L’ulteriore cubatura necessaria e il conseguente permesso di costruire in sanatoria erano stati ottenuti trasferendo l’immobile ad un parente proprietario di un terreno vicino, che ne aveva la disponibilità. Tale soluzione, tuttavia, non ha estinto i reati urbanistici del primo proprietario.

La Cassazione rileva che “comunque il requisito della doppia conformità non sarebbe rispettato poiché l’asservimento di maggiori superfici a quelle originariamente disponibili non consente di ritenere che le opere fossero assentibili anche al momento della loro realizzazione in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da quello ottenuto, posto che la situazione di fatto esistente in tale momento non consente di ritenere che anche in precedenza dette opere fossero conformi agli strumenti urbanistici vigenti.”

Il rispetto del requisito della doppia conformità

La sentenza, inoltre, conferma il principio per cui “Il rispetto del requisito della doppia conformità è escluso anche dalla violazione della disciplina antisismica” (da ultimo: Corte di Cassazione, sentenza n. 544 dell’ 11 gennaio 2023). Sulla possibilità di sanatoria degli abusi edilizi realizzati in zona sismica, la Cassazione individua sulla questione un’analogia con la sanatoria degli abusi in zona vincolata e indica come aspetti da considerare per risolverla:

  1.  se sia o meno possibile rilasciare un’autorizzazione postuma ai fini della disciplina antisismica;
  2. quali siano i rapporti tra i titoli conseguiti in base alla disciplina antisismica e il permesso di costruire;
  3. se è lecito rilasciare il permesso di costruire in sanatoria per interventi abusivi eseguiti in zona sismica, considerato che il controllo esercitato dalla pubblica amministrazione è di tipo preventivo.

Abusi edilizi in violazione di norme antisismiche

La disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma degli interventi eseguiti in assenza di titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina non solo la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite con violazioni sostanziali o per l’inosservanza delle norme tecniche per le costruzioni ma non per le violazioni meramente formali, ma in alternativa può impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

In mancanza di una procedura per richiedere un’autorizzazione postuma al contempo sanante dei reati previsti, l’unica possibilità di mantenere in essere l’abuso è che lo decida il giudice mediante sentenza che impartisca le prescrizioni necessarie a rendere conformi le opere in luogo alla loro demolizione, tenendo presente che il mantenimento in essere degli interventi abusivi in zone sismiche è precluso in caso di ordine di demolizione perché in contrasto con la disciplina urbanistica (cioè il rilascio del titolo abilitativo).

In sostanza, vi è totale assenza di norme che consentano il rilascio di un’autorizzazione sismica postuma, dato che non è prevista l’autorizzazione sismica in sanatoria ad intervento ormai eseguito, e quindi non è consentito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

In merito a un orientamento della giurisprudenza, che concede il rilascio della sanatoria edilizia mediante una valutazione postuma della conformità dell’intervento eseguito alla specifica disciplina antisismica vigente all’epoca della sua realizzazione ed al momento in cui essa avviene, la Corte di Cassazione è perentoria: “dovendosi escludere che il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, ‘a sanatoria’, della comunicazione richiesta dall’art. 93 del Testo Unico Edilizia e degli elaborati progettuali, possa estinguere la contravvenzione antisismica, il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso (con impossibilità di ottenere la sanatoria edilizia) in caso di violazioni della disciplina antisismica.

La sentenza n. 2357 del 20 gennaio 2023 della Corte di Cassazione è disponibile qui di seguito in free download.

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