Edilizia

Abusi edilizi e accesso agli atti: il proprietario di un immobile confinante ha diritto alla documentazione

Il proprietario deve poter verificare che il proprio diritto di proprietà non sia stato pregiudicato da un comportamento illegittimo di altri soggetti
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Abusi edilizi e accesso agli atti: il proprietario di un immobile confinante ha diritto alla documentazione
Il proprietario di un immobile confinante con quello in cui è stato realizzato un intervento edilizio, che si suppone essere abusivo, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere la relativa documentazione. Lo ha stabilito il TAR Campania che, nella sentenza n. 954 del 10 febbraio 2023, è tornato ad occuparsi del rapporto intercorrente tra abusi edilizi e accesso agli atti amministrativi finalizzato a verificare l’esistenza di eventuali irregolarità edilizie di terzi.

Il fatto

La proprietaria di un fondo sostiene che, nell’area frontistante, è stato realizzato un ristorante con parco giochi e parcheggio per centinaia di auto, in difformità rispetto alla normativa comunale, edilizia, urbanistica e paesaggistica, vigente. Per tali motivi, presenta istanza di accesso gli atti presso i competenti uffici del comune, volta alla acquisizione “degli atti autorizzativi rilasciati” sui fondi limitrofi (concessioni/autorizzazioni/permessi con relative richieste). Il Comune però, per ben due volte, nega l’accesso. La prima volta sostenendo che l’istanza sarebbe generica e di carattere esplorativo; la seconda, perché non ritiene sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente per l’accesso alla documentazione richiesta. La proprietaria presentava quindi ricorso al TAR, che ha accolto la domanda ordinando al Comune di consentire l’accesso agli atti richiesti.

Abusi edilizi e accesso agli atti

Sappiamo che, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990, l’accesso agli atti amministrativi costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, che va garantito – salvo i casi esclusi dalla legge – anche per favorire la partecipazione dei privati ed assicurare l’imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione. Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati che abbiamo un interesse “diretto, concreto ed attuale”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Nel caso in esame, il giudice amministrativo ha ritenuto esistente tale interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla proprietaria del fondo confinante a quello in cui sarebbe stata realizzata la struttura abusiva. Secondo il TAR, infatti, tale accesso è, per la ricorrente, “funzionale all’esercizio delle proprie indefettibili guarentigie di titolare del diritto di proprietà sul bene immobile confinante, oltre che portatrice degli interessi (alla quiete, al decoro, alla salute e alla integrità dell’ambiente) propri di una persona ivi dimorante”. Inoltre – si legge nella sentenza  – l’accesso è finalizzato a “consentir la verifica della correttezza della posizione del confinante, e dei lavori da questi eseguiti sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico”. Per il TAR, dunque, non vi sono dubbi. Sussiste “un interesse personale, attuale e concreto all’ottenimento degli atti sulla scorta dei quali – sull’area confinante – risulterebbero realizzati taluni lavori edilizi, e di trasformazione dell’assetto territoriale, che si assumono lesivi della sfera giuridica di parte ricorrente”. Inoltre, l’accesso amministrativo richiesto dalla proprietaria “è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al retto godimento del proprio diritto di proprietà e alla tutela delle proprie legittime aspirazioni alla integrità paesaggistica e ambientale dell’area in cui vive”, In pratica, la proprietaria ha diritto di verificare il proprio diritto di proprietà non sia stato pregiudicato da un comportamento illegittimo di altri soggetti, “segnatamente di quelli aventi una relazione di inerenza immediata con un fondo confinante”.

I precedenti relativi ad abusi edilizi e accesso agli atti

La sentenza in commento si pone in linea con la precedente giurisprudenza che, sull’argomento, ha più volte ribadito che il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale si ignori la effettiva esistenza di un titolo abilitativo) è titolare:
  1. di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (C. Stato 18/05/2020, n. 3120; 09/01/2020, n. 183).
  2. ancor prima, di un interesse diretto, concreto e attuale, a conoscere gli atti e i documenti relativi alle attività edilizie del confinante.

Repressione degli abusi edilizi e obblighi della P.A.

Sussiste un vero e proprio obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario. Quest’ultimo, proprio in forza del proprio diritto su un fondo confinante, “gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà”. Pertanto – conclude il TAR Campania – egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei tali poteri di vigilanza” e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (T.A.R. Campania, 15/062020, n. 2385). La sentenza n. 954 del 10 febbraio 2023 del Tar Campania è disponibile qui di seguito in free download.
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