Per chi scattano i nuovi obblighi di fattura elettronica dal 1° luglio 2022?
Il Decreto PNRR 2 ( DL 30 aprile 2022, n. 36, LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 Conversione in legge, con modificazioni, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 22G00091, GU Serie Generale n.150 del 29-06-2022) ha eliminato gli esoneri dal 1° luglio 2022 relativi alla fatturazione elettronica, previsti per alcuni soggetti. In questo articolo, facciamo il punto sui nuovi obblighi di fattura elettronica, aggiornando quanto spiegato nella nostra precedente guida fiscale (dove si spiega anche come si emette).
L’art. 18 del DL 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. Decreto PNRR-2) all’art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 127/2015, ha eliminato gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 del DPR n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori/in franchigia):
- rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Nuovi obblighi di fattura elettronica: soggetti e limiti
I nuovi obblighi di fattura elettronica, dal 1° luglio 2022, scatteranno unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori ad euro 25.000. Qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori ad euro 25.000 non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l’obbligo, per i ricavi/compensi inferiori nell’anno precedente ad euro 25.000 scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.
Domanda e risposta |
| Domanda: dal 1° luglio 2022 che codice natura dovranno utilizzare i contribuenti minori che saranno tenuti all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico?
Risposta: si ritiene che il codice natura da utilizzare sia “N2.2 non soggette – altri casi”. |
Decreto PNRR-2 e obbligo di utilizzo della fattura elettronica
Così come stabilito dall’art. 18 del Decreto PNRR-2, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i c.d. soggetti minori scatta, dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Dal contenuto letterale della disposizione normativa citata si evince che si debba fare riferimento ai compensi/ricavi dell’anno precedente anche ragguagliati ad anno (quindi, in caso di inizio attività nel corso del 2021 il limite di compensi andrà “scomposto” per il periodo di riferimento al fine di verificare il superamento della soglia), quindi, non considerando l’anno in corso in cui è iniziata l’attività. Sul punto si auspica in una conferma ministeriale.
Nuovi obblighi fattura elettronica: cos’altro c’è da sapere?
A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori, saranno tenuti anche:
- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla conservazione elettronica delle fatture;
- all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.


Tabella: Soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022
Divieto di emissione della fattura elettronica per chi?
Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2022, il DL n. 146/2021 ha prorogato il divieto di emissione della fattura elettronica:
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (c.d. Sistema TS) con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018), nonché
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (così come stabilito dall’art. 9-bis del DL n. 135/2018).
In base a quanto sopra ne discende che i contribuenti forfettari che effettuano tali operazioni non dovranno procedere all’invio, dal 1° luglio 2022, delle fatture elettroniche. Per meglio dire, vi è il divieto di emissione della fattura elettronica, anche per i forfetari che pongono in essere le citate operazioni, fino al 31 dicembre 2022 (salvo ulteriori proroghe).
Termini di trasmissione della fattura elettronica
In linea generale la fattura elettronica, anche per i soggetti minori, dal 1° luglio 2022 andrà trasmessa:
- entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972), nel caso di fattura immediata;
- entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita.
| Inoltre, per il terzo trimestre 2022, per i soggetti minori, è stato previsto, comunque, un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni, qualora la fattura sia trasmessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. |
| Tipologia di operazione | Momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (art. 6, D.P.R. n. 633/1972) | |
| Cessione di beni | Mobili | Data di spedizione/consegna del bene ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori alla spedizione/consegna |
| Immobili | Data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori al trasferimento | |
| Prestazioni di servizi | Data di pagamento del corrispettivo ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento | |
| Cessioni periodiche | Data di pagamento dei corrispettivi ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento | |
Forfetari e operazioni con l’estero
Cessioni intracomunitarie di beni
Le cessioni intracomunitarie di beni effettuate dai contribuenti nel regime forfetario nei confronti di soggetti passivi IVA appartenenti ad altro Paese della UE non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico. Infatti, tali cessioni sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non è evidenziata in fattura, per meglio dire escluse dalla sua applicazione.
L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 10/E/2016 ha chiarito che il soggetto forfetario in tali casi deve indicare nella fattura emessa nei confronti del soggetto passivo IVA comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331”. Va da sé che non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né tanto meno alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat beni.
Acquisti intracomunitari di beni
Nelle disposizioni dei nuovi obblighi di fattura elettronica, con riferimento, invece, agli acquisti intracomunitari di beni effettuati dai contribuenti nel regime forfetario, tornano applicabili le disposizioni contenute all’interno dell’articolo 38, comma 5, lettera c) del DL n. 331/1993 secondo cui:
| “non costituiscono acquisti intracomunitari…(omissis)… c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa”. |
In base a quanto più sopra riportato ne discende che:
- nei casi in cui gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ad Euro 10.000, l’IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat beni, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della citata soglia di Euro 10.000;
- quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite di Euro 10.000 l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari; pertanto, il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
- iscrizione al VIES;
- integrazione con IVA in Italia della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’IVA relativa;
- compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (qualora tenuti alla presentazione mensile).
| In tale ultimo caso (acquisti intracomunitari superiori ad Euro 10.000), qualora il soggetto forfetario non si iscriva al VIES allo stesso verrà applicata l’IVA del Paese UE di partenza dei beni senza necessità di procedere a reverse charge in Italia con conseguente versamento dell’IVA in Italia. In tal caso verrà anche meno l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat (se tenuti alla presentazione mensile). |
Importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate
Con riferimento alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR n. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (di cui all’art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR n. 633/1972).
Prestazioni di servizi rese ovvero ricevute dai soggetti forfetari
In merito alle prestazioni di servizi, ricevute ovvero rese dai soggetti nel regime forfetario, le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole IVA in tema di territorialità e trovano la propria disciplina nelle disposizioni contenute negli artt. 7-ter e seguenti del DPR n. 633/1972.
| Va da sé che nel caso di acquisti di prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 (territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA), l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima (come, invece, stabilito con riferimento agli acquisti intracomunitari da parte dei forfetari). Conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore ad Euro 10.000 (descritti precedentemente). |
Infine, nel caso di prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 rese a un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese UE, deve essere emessa fattura senza addebito di imposta e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.
La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura
Si ricorda che a seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronica, l’Agenzia delle Entrate con diversi documenti di prassi ministeriale (si vedano CM n. 8/E/2018, CM n. 13/E/2018 e CM n. 14/E/2019) è intervenuta fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura, come approfondito nella nostra guida che è possibile leggere a questo link . Tali chiarimenti tornano applicabili anche con riferimento ai casi di reverse charge/autofattura per i contribuenti forfettari che dal 1° luglio 2022 saranno tenuti alla gestione elettronica delle fatture.
| Il contribuente in regime forfettario è obbligato all’integrazione delle fatture di cui risulti debitore di imposta (CM 10.04.2019 n. 9/E e CM n. 73/E del 21 dicembre 2007). È necessario integrare la fattura indicando aliquota ed imposta e versare mediante modello F24 l’imposta dovuta entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. |
L’Agenzia delle Entrate con alcune FAQ, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web, in tema di reverse charge e autofattura ha chiarito che:
- in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17, DPR n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (ricordando che in tali casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite);
- in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE, ecc.), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un’autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SDI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
| Per le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia le stesse andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° luglio 2022 (anche per i forfettari). Nulla cambia, invece, alla gestione delle casistiche di reverse charge interno le quali potranno continuare ad essere gestite come già oggi avviene. |
Domanda e risposta |
| Domanda: dal 1° luglio 2022 i soggetti minori, tenuti all’obbligo di fattura elettronica, dovranno trasmettere elettronicamente anche le fatture attive e passive con soggetti esteri considerato che, sempre dal 1° luglio 2022, verrà meno l’esterometro con obbligo di gestione elettronica delle fatture?
Risposta: si ritiene che anche i contribuenti minori/in franchigia, tenuti all’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022, dovranno procedere a gestire elettronicamente anche le fatture emesse ovvero ricevute (soggette a reverse charge/autofattura) nei rapporti con l’estero. Infatti, la disposizione concernente l’esterometro, che prevedeva l’esclusione per i soggetti minori, viene meno considerato che il comma 3-bis dell’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015 fa esplicito riferimento al comma 3 oggetto, ora di modifica, ad opera del citato art. 18 del Decreto PNRR-2. |
Nuovi obblighi di fattura elettronica: profili sanzionatori
Le sanzioni da applicare in caso di omessa fatturazione ovvero qualora le stesse siano scartate dal Sistema di Interscambio (c.d. SDI), sono state chiarite dall’ Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019, per cui si rimanda alla nostra guida completa.
Ciò premesso, con riferimento ai soggetti minori, tenuti dal 1° luglio 2022 ai nuovi obblighi di fattura elettronica (qualora i compensi/ricavi siano stati superiori ad Euro 25.000 nell’anno precedente ovvero ragguagliati ad anno) è stato stabilito che in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica tornano applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 471/1997 secondo cui:
| “Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000” |
Anche per tale sanzione torna applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
Nuovi obblighi di fattura elettronica e assolvimento dell’imposta di bollo
Dal 1° luglio 2022, i soggetti minori che saranno tenuti all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, dovranno assolvere elettronicamente anche l’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture emesse (qualora di importo superiore ad Euro 77,47).
Articolo pubblicato il 29 giugno 2022 e aggiornato il 30 giugno 2022
