Modelli e strategie

Il Senato approva in via definitiva il Ddl Concorrenza

Il provvedimento, legato al Pnrr, prevede stringenti misure per liberalizzare il mercato, semplificare gli adempimenti amministrativi e tutelare l'utente/consumatore in diversi settori economici, tra cui le concessioni di beni pubblici, le reti del gas e dell'elettricità, i porti, i servizi pubblici locali, il sistema sanitario nazionale, le telecomunicazioni, i servizi digitali di intermediazione
Condividi
Il Senato approva in via definitiva il Ddl Concorrenza
Il Senato ha approvato in via definitiva, con 161 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astenuti, il Ddl Concorrenza, volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza. Il disegno di legge punta anche a garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori. Le deleghe previste dovranno essere tradotte in decreti legislativi dal prossimo governo.

Ddl Concorrenza e regimi concessori (tra cui gli stabilimenti balneari)

Il Governo dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici per promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il decreto attuativo dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi: 1. definizione dell’ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; 2. identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione; 3. previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico; 4. obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica; 5. standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno; 6. affidamento della gestione del sistema informativo al Ministero dell’economia e delle finanze; 7. previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati relativi a rapporti concessori, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali; 8. coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

Concessione delle aree demaniali portuali

L’articolo 3 introduce il principio dell’evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni. Il concessionario di un’area portuale potrà svolgervi l’attività autorizzata solo nell’area oggetto della concessione e non potrà ottenere che una sola concessione nel medesimo porto, salvo che si tratti di plurime concessioni inerenti ad attività merceologicamente differenti. Tale divieto di cumulo non si applica in relazione ai porti di rilevanza economica internazionale e nazionale.

Concessioni di distribuzione del gas naturale

L’articolo 4 tende a valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale. Qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida e in accordo con la disciplina stabilita dall’ARERA entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Concessioni di grande derivazione idroelettrica

L’articolo 5 dispone che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgano in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull’entità degli investimenti. Entro il 31 dicembre 2022, dovranno essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Servizi pubblici locali

L’articolo 6 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di un testo unico.

Colonnine di ricarica

L’articolo 11 dispone che i concessionari autostradali debbano selezionare l’operatore per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica veloce mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Servizi di gestione dei rifiuti nel ddl Concorrenza

L’articolo 12 dispone che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche sia fatta per un periodo non inferiore a due anni anziché a cinque anni. L’ARERA dovrà:
  • definire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti;
  • richiedere agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale.

Salute: accreditamento e del convenzionamento delle strutture private

L’articolo 13 dispone che, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie. I soggetti privati da accreditare vanno individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta.

Salute: rimborsabilità dei farmaci equivalenti

L’articolo 15 abroga la norma che impediva, per il periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, di classificare i medicinali equivalenti come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Tale pratica potrebbe determinare un ritardo all’ingresso nel mercato dei farmaci generici, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal SSN e favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci “originatori”.

Salute: selezione della dirigenza sanitaria

L’articolo 18 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono:
  • la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati;
  • la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell’ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio;
  • gli elementi da pubblicare sul sito internet dell’ente o azienda prima della nomina.
In particolare, devono essere pubblicati nel sito internet dell’azienda:
  • il profilo professionale del dirigente da incaricare,
  • i curricula dei candidati,
  • i criteri di attribuzione del punteggio,
  • la graduatoria dei candidati,
  • la relazione della commissione.
I curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina devono essere pubblicati nei siti internet istituzionali dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati.

Comunicazioni: blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso

L’articolo 21 rende più efficace il contrasto alle attivazioni inconsapevoli e fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, vietando ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso Sms e Mms, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori.

Attività economiche

L’articolo 24 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, eliminando gli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, e le corrispondenti attività di controllo e semplificando gli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici. Tra l’altro, è ribadito il divieto per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso. L’articolo 25 abbrevia i termini della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, disponendo che le amministrazioni competenti devono comunicare immediatamente all’interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni (finora sono sette) gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Intermediazione digitale

L’articolo 29 rafforza il contrasto all’abuso di dipendenza economica. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nell’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta.
Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...