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Per la progettazione ecocompatibile dei prodotti ci sono novità normative in UE

Ecco il quadro normativo di riferimento che intende accelerare la transizione verso l’economia circolare. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali novità introduce
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Per la progettazione ecocompatibile dei prodotti ci sono novità normative in UE
Dedichiamo questo appuntamento con il tema dell’economia circolare a un’importante novità rappresentata dal regolamento europeo di recente, che istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, L’obiettivo è che migliori concretamente la sostenibilità ambientale dei prodotti e sia assicurata la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno dell’UE. Inoltre, la creazione di un quadro normativo europeo intende evitare che iniziative di singoli stati membri determinino una frammentazione del mercato.

A cosa si riferisce di preciso il nuovo regolamento europeo?

Il regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi; sono individuate una serie di situazioni escluse dal campo di applicazione (quali, ad esempio, alimenti, medicinali, eccetera). Per una corretta comprensione del regolamento vi invito a considerare per prima cosa con attenzione le definizioni contenute nella norma. Ad esempio troviamo la definizione di requisito di progettazione ecocompatibile.

I punti salienti del regolamento relativo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti

Il regolamento stabilisce innanzitutto che i prodotti sono immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a tali prodotti, definiti negli atti delegati che saranno adottati dalla Commissione. Il regolamento definisce regole precise per i requisiti di progettazione ecocompatibile prevedendo, ad esempio, che siano tali da migliorare gli aspetti del prodotto quali Durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, riparabilità, consumo di energia ed efficienza energetica, eccetera. Tra i requisiti da rispettare vi sono anche quelli relativi agli obblighi di informazione che, a seconda dei casi, possono prevedere informazioni quali ad esempio sulle prestazioni del prodotto, informazioni ai clienti e ad altri soggetti sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, eccetera
  • È prevista, poi, l’istituzione di un passaporto digitale di prodotto, che consente da un lato che i soggetti lungo la catena del valore possano accedere facilmente alle informazioni sui prodotti di loro interesse e comprenderle facilmente, e dall’altro che sia facilitata la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti, e anche che migliori la tracciabilità dei prodotti.
  • È disposta la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi
  • Un altro aspetto a mio avviso molto interessante è la previsione di un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti: il regolamento stabilisce che Gli operatori economici adottino le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti.. Inoltre sono stabiliti precisi obblighi di divulgazione di informazioni a carico degli operatori economici che si disfino di prodotti di consumo invenduti (direttamente o attraverso incarico di un soggetto terzo).
Si può affermare che la pubblicazione di questo regolamento rappresenti un passaggio importante nella direzione dell’attuazione concreta dell’economia circolare, per quanto sia indispensabile attendere l’emanazione degli atti delegati che disciplineranno i requisiti di specifici prodotti o di gruppi di prodotti.
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