DL Semplificazioni e ambiente: quale futuro per la green economy italiana?
Modelli e strategie
DL Semplificazioni e ambiente: quale futuro per la green economy italiana?
Presentata come “la madre di tutte le riforme”, il DL Semplificazioni presenta alcune criticità e sembra indicare come novità quelli che sono piccoli ritocchi formali
Dopo un percorso lungo e faticoso, il DL Semplificazioni è stato finalmente approvato, e il 17 luglio 2020 è entrato in vigore.
Presentato, nel corso del question time di inizio mese, dal Presidente del Consiglio dei Ministri come la “Madre di tutte le riforme per far correre il Paese”, e grazie alla quale si avrà “un’accelerazione e una semplificazione dell’iter di realizzazione delle opere e il rafforzamento dei presidi di legalità”, il DL Semplificazioni semplificherà veramente?
Dei “quattro fili conduttori del cambiamento”, in questo contributo ci occuperemo di quello legato alle semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. Un tema molto vasto (trattato nel titolo IV del DL n. 76/2020) e che probabilmente, in funzione dei decreti attuativi che verranno emanati, sarà oggetto di approfondimenti analitici.
La chiave di lettura del DL Semplificazioni
Per dare uniformità alla lettura (in questa prima fase necessariamente panoramica), si è scelto di adottare il seguente schema:
dopo un cappello iniziale volto a contestualizzare le modifiche introdotte dal DL alla normativa vigente,
verranno inseriti in rapida successione i cambiamenti che ci saranno, sia nella forma di integrazioni, sia in quella di eliminazioni, sia – infine – nella forma di novità tout court.
Lo sforzo effettuato per dare slancio all’economia verde è tripartito:
le prime norme riguardano l’attività d’impresa in quanto tale e gli investimenti pubblici;
il secondo blocco riguarda l’ambiente;
il più corposo, e ultimo, mini apparato normativo ha per oggetto la green economy.
Le semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
L’attività di impresa è stata incentivata con:
misure di semplificazione, a loro volta suddivise in semplificazioni:
per reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
relative alla Nuova Sabatini;
delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi;
del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche;
dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura;
in materia di Zone Economiche Speciali;
disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale e di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
misure a favore degli aumenti di capitale;
misure temporali (proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia e accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme).
Le principali novità in materia sono elencate nella tabella seguente.
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
Al di là di qualche modifica tecnica (si tratta per lo più di specificazioni ed eccezioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica e di passaggio) e burocratica, le novità di rilievo riguardano:
il nuovo articolo dedicato agli impianti temporanei di telefonia mobile, “necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione”, che possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
la deroga al codice delle comunicazioni alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, che possono effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di semplice SCIA, all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni, al fine di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi.
Nuova Sabatini
Le nuove norme prevedono diverse forme di erogazione dei contributi di importo inferiore ai 200.000 € (importo raddoppiato in sede di conversione in legge: prima era 100.000 €)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Per assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, saranno adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
Le semplificazioni verdi
Nel comunicato stampa dello scorso 7 luglio 2020, il Governo ha elencato le azioni intraprese in tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, che riguardano aspetti di:
razionalizzazione (delle procedure di valutazione d’impatto ambientale associate alle opere pubbliche; degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali);
semplificazione (delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale; in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile; per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal). A cui si aggiungono nuove discipline, nuove esclusioni e nuove estensioni, un nuovo “piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano” (per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione). E, infine, una nuova disciplina in materia di efficienza energetica.
La nuova disciplina: quella sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato.Nuove esclusioni: esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali degli interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal MIT, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti.Nuove estensioni: estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Le semplificazioni in materia ambientale
In materia ambientale le semplificazioni riguardano:
le procedure di valutazione di impatto ambientale, oggetto di una razionalizzazione
alcune semplificazioni, adottate anche in materia di procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (anche di interesse nazionale), di interventi contro il dissesto idrogeologico e di ZEA, zone economiche ambientali.
Valutazione di impatto ambientale
Le modifiche al Testo Unico Ambientale hanno riguardato le modalità per il rilascio del provvedimento di VIA, le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la consultazione preventiva, la consultazione pubblica, il provvedimento unico in materia ambientale e il monitoraggio.Sono previste semplificazioni per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali.
Interventi di bonifica
Il nuovo articolo 242-ter del D.Lgs n. 152/06 specifica che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti.
Le semplificazioni in materia di green economy
Folto l’ambito di intervento in materia di green economy.
Si va dalle semplificazioni alle novità relative ai trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi, passando per il meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni e il programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque.
Le semplificazioni sono previste:
in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti;
per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
per i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali e distribuzione elettrica;
per i procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia;
per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)
Le misure in tema di efficienza energeticaEstensione:
dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2.
Ridefinizione:
dell’attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
(e rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione) del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica.
Raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative.Integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, attraverso l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.Realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti.Eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici.Introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse.
Prime considerazioni
Al di là dell’enfasi con il quale è stato presentato, e in ogni caso in attesa di verificare come i decreti attuativi modificheranno – migliorandolo – la madre di tutte le riforme, approvata “salvo intese”, non si può non notare nel DL semplificazioni, oltre alle “novità” sintetizzate nella tabella seguente, modifiche che hanno sostanzialmente riguardato:
procedure e semplificazioni, senza tuttavia spiegare come le une e le altre (una addirittura è facoltativa) saranno ideate, implementate e, soprattutto, continuamente gestite;
aspetti critici, che sicuramente daranno adito a polemiche e a strascichi giudiziari (La previsione di cui all’art. 43, che modifica il D.Lgs n. 28/11, prevedendo che “nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto” e non invece a quello complessivo).
Novità meramente linguistica: le parole “gli elaborati progettuali” sono sostituite con le parole “i progetti”…Precisazione “temporale” in ordine allo svolgimento della procedura di VIA: L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”, laddove tempestivamente significa tutto, ma soprattutto il suo contrario. Senza contare che tutti gli altri termini dimezzati o comunque ridotti non hanno il carattere delle perentorietà, con la logica conseguenza di essere dotati della stessa forza persuasiva di un “tempestivamente” qualsiasi….Previsioni che aspettano di essere rese attuative da futuribili decreti: art. 38 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e delle procedure di finanziamento e di attuazione degli interventi infrastrutturali), laddove si dice che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni […]sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti […]”.Previsione di poteri sostitutivi (peraltro limitati) dello Stato in caso di inerzia regionalePredisposizione di una task force (ma questa volta sotto le vesti di una nuova Commissione): la Commissione Tecnica PNIEC
Niente di nuovo, dunque. E nessuna idea nuova. Del resto “le idee si assomigliano molto, quando si conoscono” (S. Beckett, Malone muore).
Le integrazioni in sede di conversione in legge
In sede di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni.
Le più rilevanti hanno riguardato:
la gestione dei rifiuti.
La prima riguarda le misure di semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari: la norma prevede la stabilizzazione della normativa sulla gestione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche e private (cui si applica il regime degli urbani).
La seconda – “semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici” – ha introdotto modalità semplificate per l’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici, al fine di incentivarne azioni di recupero e promuoverne una gestione sostenibile, efficiente e razionale (a tal fine presso l’Albo verrà istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata);
la valutazione di impatto ambientale.
Oltre ad una norma che introduce una nuova procedura per la riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali, nell’ambito della Legge n. 241/1990, in sede di conversione è stato previsto che, entro 60 giorni verranno emanati uno o più decreti con i quali verranno recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente.
Infine, sono state dettate disposizioni finalizzate all’accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA;
in materia di bonifiche non solo è stata ampliata e semplificata la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di bonifica, ma sono state anche disciplinate le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati.