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            Sblocca cantieri ed indagini: attività tolta ai professionisti?
                
                    L'articolo 59 modificato dallo Sblocca cantieri rischia di eliminare la competenza delle indagini diagnostiche non distruttive sull'esistente ai professionisti                
                
                    
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                Le preoccupazioni per lo Sblocca cantieri
Tutto nasce dalla lettura dell’articolo 59, ed in particolare del comma c-bis introdotto dallo sblocca cantieri, del D.P.R. n. 380/2001, che recita: “Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) (lettera soppressa) c) prove di laboratorio su terre e rocce; c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)“. Per quanto si tratti di una semplice frase, esplicata nel comma c-bis, la preoccupazione che la circolare esplicativa a questo provvedimento escluda i liberi professionisti a favore di laboratori specializzati o di associazioni diagnostiche, nella conduzione anche delle indagini non distruttive o parzialmente distruttive, appare una realtà non troppo lontana. La fondazione Inarcassa lo scorso luglio in qualità di portavoce dei sui 170.000 tecnici manifesta una preoccupazione sulle competenze. In questi mesi è attesa la pubblicazione della circolare esplicativa, che spieghi le competenze richieste anche per il costruito esistente in termini di attività diagnostica. Chi la può svolgere e con quali competenze.Lo Sblocca cantieri priva i professionisti di una competenza?
Quali sono le preoccupazioni? Sono state raccolte informalmente diverse dichiarazioni che hanno un medesimo comune denominatore che, cerchiamo in queste poche righe di spiegare:- il timore non troppo recondito di un’oligarchia nella conduzione delle diagnosi dell’esistente, dove il professionista rappresenta l’utente finale, fruitore delle risultanze, può rappresentare effettivamente un beneficio?
 - l’approccio con il costruito esistente non è mai lineare, pertanto un adeguato piano di indagine non distruttivo preliminare ed esecutivo sono fondamentali.
 
Le possibili conseguenze
Spesso a svolgere indagini preliminari, sono professionisti qualificati ed esperti di diagnostica, che rivestono talvolta un ruolo di “terzietà” rispetto al progettista incaricato. Questa fase affianca spesso il rilievo geometrico e strutturale. Il nodo è cruciale, in quanto il quadro che si delinea solitamente è il seguente:- il reperimento dei progetti esecutivi della costruzione originaria a volte è spesso paragonabile alla ricerca del Graal;
 - la conoscenza degli interventi strutturali e non, non sempre o quasi mai è completa.
 - non tutti gli spazi sono accessibili e fruibili;
 - non tutti i proprietari sono disponibili e le tempistiche non sempre coincidono;
 - pensare di soddisfare tutti i punti precedenti attraverso indagini distruttive è estremamente ardito ed approssimativo.
 
La conoscenza della materia e il rapporto con lo Sblocca cantieri
Se a questi si aggiunge che il professionista deve raggiungere un livello di conoscenza adeguato, almeno un LC2, è inevitabile che le indagini debbano essere svolte in una determinata quantità ed in punti di prova funzionali all’analisi di vulnerabilità e/o alla validazione dello stato di fatto al fine di configurare un eventuale intervento, in senso generale, sull’esistente. Di contropartita un livello di conoscenza inferiore significa assunzioni talvolta forti sull’eventuale progetto o sulla qualificazione della risposta strutturale, che implicano varianti successive e talvolta onerose.Il ruolo delle indagini diagnostiche
La possibile soluzione rientra nell’abbinare appunto al normale rilievo la conduzione di indagini diagnostiche non distruttive o parzialmente distruttive, che, ai sensi delle Ntc18, sono abbinate a quelle distruttive e possono sostituirle in percentuale (50%). Ad esempio, banalmente indagini pacometriche, laddove le tolleranze strumentali lo consentano, indagini termografiche, laddove il gradiente termico lo consenta, endoscopie nello spessore murario o dell’orizzontamento per valutare la stratigrafia dell’elemento affinché la prova “distruttiva” quale ad esempio quella con martinetto piatto, per la muratura, prova di carico, per l’orizzontamento, non restituisca un risultato falsato da una condizione locale dell’elemento indicato Molti professionisti si sono quindi attrezzati a specializzarsi in determinate tipologie di controlli ed indagini non distruttive al fine di fornire un successivo piano di indagine costituito dalle opportune indagini distruttive il più possibile mirato e congruo, perché di questo spesse volte si tratta, la disponibilità economica della Committenza. Con l’eventuale introduzione dell’esclusività delle prove non distruttive e semi-distruttive svolte tramite certificazione solo dai laboratori, si toglie la possibilità o meglio si esegue un ulteriore svilimento delle professioni tecniche, ostacolandone lo svolgimento.Ntc18 – art. 59 del D.P.R. n. 380/2001: quale relazione?
Il § 8.5.3 delle Ntc18 “Caratterizzazione meccanica dei materiali” indica quanto segue:“Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici , dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conservazione. I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001”.In tabella sono riportate le tipologie di prova certificabili da un nuovo laboratorio. Per il comma c-bis, un nuovo laboratorio è definito tale se è in grado di svolgere le indagini indicate.
| Sezione A – Prove su strutture in calcestruzzo normale, precompresso e muratura | Sezione B – Prove su strutture metalliche e strutture composte | Sezione C – Prove dinamiche sulle strutture | |
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 Magnetometrica  | 
Magnatoscopica | Sulle strutture di elevazione | |
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 Sclerometrica  | 
 Liquidi penetranti  | 
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 Pull-out  | 
 Ultrasuoni  | 
 Tensionamento su catene e tiranti  | 
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| Ultrasonica | 
 Durezza Brinell Vickers Rockwell Lebb  | 
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| Prelievo calcestruzzo ed acciaio | Spessometria | Dinamiche su pali di fondazione | |
| Carbonatazione | Misura delle coppie di serraggio | ||
| Martinetto piatto singolo e doppio | Prelievo di bulloni e campioni di carpenteria | Di carico dinamiche su pali di fondazione | |
| Prove di carico | |||
| Prove facoltative | Penetrometrico | Estensimetria | 
 –  | 
| Adesione a strappo | |||
| Elettrochimica per la corrosione | |||
| Prove a compressione diagonale | 
 Spettrometrica  | 
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| Prove sui pali di fondazione | |||
| Endoscopie | |||
| Georadar | 
 Monitoraggio delle strutture  | 
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 Caratterizzazione meccanica delle malte  | 
Ntc18: la caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali esistenti
La circolare esplicativa delle Ntc18 precisa quanto segue:“Il § 8.5.3 delle NTC tratta della conoscenza delle caratteristiche di resistenza e deformabilità dei materiali con i quali è realizzato un fabbricato. La norma prevede che per le prove di cui alla Circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001. Ciò fa riferimento, esclusivamente, al prelievo dei campioni per le prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001. In tal senso le NTC hanno voluto ricondurre ad un modello unitario – in termini di qualità e responsabilità – l’intero loro processo costruttivo e, conseguentemente anche l’attività di prelievo, quale ad esempio il carotaggio, giacché le prove comprendono ogni fase: dal prelievo del materiale, alla verifica fisica, chimica e meccanica della carota stessa. Il carotaggio costituisce una prima analisi, almeno qualitativa, di resistenza fisica del campione che si sta prelevando; l’operazione di carotaggio stessa è, inoltre, in grado di influenzare in maniera determinante, essa stessa, la resistenza fisica del campione che si sta prelevando”.In base quindi a questa specifica, le prove distruttive, nonché l’estrazione del campione per la conduzione della prova è di esclusiva competenza dei laboratori diagnostici che dovranno provvedere opportuni certificati di qualificazione di prova e di caratterizzazione meccanica del materiale indagato. Le indagini non distruttive e semi-distruttive possono e devono, come già avviene, essere invece svolte anche dai professionisti durante l’attività diagnostica.
Sblocca cantieri e scenari possibili per una professione messa sempre più in crisi
Come anticipato, vi è la possibilità che le indagini diagnostiche ad ogni livello di “distruttività” possano essere svolte solo dai laboratori. Occorre attendere la circolare esplicativa alle modifiche introdotte al D.P.R. n. 380/2001, ma nel frattempo i tecnici che si sono specializzati nelle indagini diagnostiche non distruttive vedono vanificare con tutta probabilità l’esperienza tecnica maturata. Possono esserci delle alternative, probabilmente sì, esplicitando la validità della conduzione di indagini non distruttive e/o parzialmente distruttive anche ai professionisti individuali opportunamente certificati. Pertanto potrebbe essergli richiesto di:- revisionare periodicamente la strumentazione, e riportare le certificazioni di taratura aggiornate nei loro Rapporti di Prova;
 - la certificazione delle competenze (Cert’ing);
 - la redazione di un rapporto di prova non distruttiva che potrà essere emesso negli stessi contenuti sia dal professionista incaricato sia dal nuovo laboratorio.
 
                                    
