Architettura
Superbonus, norme tecniche per l’idoneità dei materiali isolanti termici
Una nota Enea e una guida Anit forniscono importanti indicazioni per l'ammissibilità dei prodotti alle detrazioni fiscali
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L’Enea, in una nota di chiarimento sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico, precisa che per l’ammissibilità ai Superbonus, bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.
In particolare questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma Uni En Iso 6946. I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011, che prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE conforme al modello riportato nell’allegato 3, e del D.lgs 106/2017.
La norma di riferimento per questi materiali è la Uni En Iso 10456:2008, che indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma per valori di conducibilità prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.
In ogni caso vige ancora in Italia il Dm 2 aprile 1998. Decreto che prescrive, nei casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.
Requisiti per le detrazioni fiscali
Per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, dal bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e dal Superbonus 110% bisogna rispettare:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.