Architettura

Superbonus, norme tecniche per l’idoneità dei materiali isolanti termici

Una nota Enea e una guida Anit forniscono importanti indicazioni per l'ammissibilità dei prodotti alle detrazioni fiscali
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Superbonus, norme tecniche per l’idoneità dei materiali isolanti termici
L’Enea, in una nota di chiarimento sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico, precisa che per l’ammissibilità  ai Superbonus, bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. In particolare questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma Uni En Iso 6946. I valori della conducibilità  termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore. I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011, che prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE conforme al modello riportato nell’allegato 3, e del D.lgs 106/2017. La norma di riferimento per questi materiali è la Uni En Iso 10456:2008, che indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma per valori di conducibilità  prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale. In ogni caso vige ancora in Italia il Dm 2 aprile 1998. Decreto che prescrive, nei casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità  sia fatto esplicito riferimento alle caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità  europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione. Requisiti per le detrazioni fiscali Per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, dal bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e dal Superbonus 110% bisogna rispettare:
  • i requisiti tecnici previsti dal decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
  • i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010, Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati  nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore. Materiale isolante riflettente Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine. Qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.

La guida Anit

Anit, nel suo documento di approfondimento sui materiali isolanti del 19 novembre 2020, afferma che “Tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento termico sono da considerarsi come ‘materiali isolanti termici’ e quindi da valutare attraverso il paramento di conduttività termica (o resistenza termica R associata ad uno spessore). Questo parametro è estremamente importante ai fini del calcolo energetico realizzato dai tecnici abilitati che redigono le relazioni ex-legge 10, gli attestati di prestazione energetica (da depositare al catasto regionale o da produrre per il calcolo convenzionale ante e post operam per il 110%) e le asseverazioni finali per l’accesso all’Ecobonus e Superbonus 110%.” Il calcolo delle trasmittanze per legge ma anche per l’accesso agli incentivi fiscali deve essere eseguito in base alla norma Uni En Iso 6946 che riprende le norme Uni En 10456 e la Uni 10351. La norma Uni 10351 fornisce il metodo per il reperimento dei valori di riferimento per conduttività termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei singoli materiali da costruzione in base all’epoca di installazione.

Categorie di prodotti isolanti

Anit distingue tre categorie di prodotti in commercio:

1. MATERIALE ISOLANTE TERMICO CON MARCATURA CE

In questi casi il produttore indica in marcatura CE, DoP e schede tecniche, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati ?D (resistenza termica dichiarati RD). Il valore di lambda dichiarato ?D comporta che il prodotto è stato testato in condizioni standard, con prove standard, da laboratorio esterno notificato a livello europeo e in accordo con norme UNI EN.

2. MATERIALE ISOLANTE SENZA MARCATURA CE

In questo caso il materiale non è dotato di norma di prodotto armonizzata o non ha un ETA e quindi non può essere marcato CE e non può avere una DoP. Per questi prodotti, non compresi nelle regole del Regolamento 311/2011, valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

3. MATERIALE NON ISOLANTE CON MARCATURA CE

In questo caso il materiale è dotato di norma di prodotto armonizzata (o ETA) e quindi di marcatura CE ma non è considerato come “materiale isolante termico”. La conseguenza di non essere considerato materiale isolante è di non avere come requisito essenziale da dichiarare “la prestazione termica” (conduttività, resistenza, …). E quindi l’indicazione di questo valore nella marcatura CE e in DoP o non è presente o, se presente, non segue le regole restrittive della valutazione della conduttività dichiarata in accordo con UNI EN ISO 10456. Per questi prodotti valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

Raccomandazioni

Anit ritiene fondamentale per il tecnico abilitato affidarsi a produttori di materiali che possano garantire la prestazione di isolamento in modo valido e in base alle regole vigenti. Ai tecnici che dovessero ricevere informazioni sulle prestazioni energetiche di materiali proposti come isolanti termici che non hanno la marcatura CE, si consiglia di richiedere i certificati di prova. E di verificare con il laboratorio indicato sul rapporto di prova quali metodi siano stati usati e quale sia il campione. Inoltre in considerazione del fatto che un’unica prova non può essere rappresentativa della prestazione dei singoli prodotti sul mercato, si suggerisce fortemente a tutti i professionisti di richiedere sempre un valore di lambda dichiarato (da marcatura CE o UNI EN ISO 10456).
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