Professione
Prestazioni occasionali, arriva il vademecum dell’Inps
Lavoro e non solo voucher. Dalle modifiche al regime per l’agricoltura ai nuovi profili sanzionatori: ecco tutte le novità contenute nella circolare n. 103/2018
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Quale deve essere l’approccio metodologico alla corretta gestione delle prestazioni occasionali? A mettere chiarezza ad una tematica che interessa tantissimi lavoratori ci ha pensato l’Inps: con la pubblicazione della circolare n. 103/2018 l’ente nazionale di previdenza fornisce una serie di dettagliate e preziose indicazioni per districarsi con accortezza nel mare magnum del lavoro occasionale. Si tratta di un documento figlio delle nuove disposizioni introdotte dal decreto dignità, sulla scorta dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (note prot. n. 6616/2018, n. 6699/2018 e n. 7036/2018).
I punti della circolare dell’Inps
Dopo una premessa, la circolare dell’Inps presenta le novità divise in 8 capitoli:- Modifiche al regime per l’agricoltura
- Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo
- Regime per gli enti locali
- Aggiornamento della registrazione dei prestatori sul sito dell’INPS
- Nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori
- Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale
- Profili sanzionatori
- Programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
- il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
Alberghi e sistema turistico
La normativa coinvolge le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, in particolare quelle che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato. Gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007 sono i seguenti:- alberghi (55.10.00);
- villaggi turistici (55.20.10);
- ostelli della gioventù (55.20.20);
- rifugi di montagna (55.20.30);
- colonie marine e montane (55.20.40);
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Il regime per gli enti locali
L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli enti locali. In soldoni, viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi. Pertanto, gli enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Aggiornamento della registrazione dei prestatori sul sito dell’INPS
Per accedere alle prestazioni del Libretto famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, i lavoratori devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio ‘Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia’. Le modifiche normative prevedono che i prestatori debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori
Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto innovazioni in merito alle modalità di erogazione del compenso al prestatore. In particolare, il compenso può essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata, in qualsiasi sportello postale a fronte della presentazione di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS. In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso secondo una delle seguenti modalità: tramite accredito delle somme entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; tramite bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; in qualsiasi sportello postale. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa.Nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale
L’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 prevede che al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale è necessario che l’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Ora, il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto che ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.Profili sanzionatori
Arrivano novità per il regime sanzionatorio. Come illustrato nella circolare n. 107/2017, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro. Resta ferma la previsione di legge in base alla quale, nel caso di superamento dei limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c) – importo di 2.500,00 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.Programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS
Per favorire la sollecita attuazione delle citate innovazioni, l’INPS ha intenzione di perfezionare lo sviluppo della piattaforma telematica secondo le seguenti direttive:- contestualmente alla pubblicazione della circolare: operatività del nuovo sistema di autocertificazione dei requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del nuovo sistema di pagamento dei compensi al lavoratore;
- adeguamento dei profili operativi relativi alle comunicazioni da parte dei datori di lavoro delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, e degli enti locali.


