Professione
Prezzi dei materiali da costruzione: in GU il Decreto per le compensazioni
Rispetto al 2019, il prezzo medio del 2020 non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto 25 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con i prezzi dei materiali da costruzioni.
Il documento concerne la “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, relative all’anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Ebbene, all’articolo 1 del decreto si legge testualmente: “Il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell’anno 2020, rispetto al 2019, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento”. Un’attestazione importante, anche a seguito della crisi da Covid, e alle recenti polemiche sul caro-prezzi delle materie prime, anche in ambito edilizio.
Prezzi dei materiali da costruzione: i prezzi medi
Per i contratti affidati prima dell’entrata in vigore del dl n. 50 del 18 aprile 2016 e in corso di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione impiegati nel 2020, bisogna fare riferimento:- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, qualora l’offerta sia stata presentata dal 2012 al 2016 (allegato n. 1 decreto ministeriale 20 maggio 2019);
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, con offerta nel 2011 (allegato n. 1 dm 20 maggio 2019 e nell’allegato n. 1 dm 3 luglio 2013);
- alla media dei prezzi – con la variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10% – con offerta nel 2010 (allegato n. 1 dm 20 maggio 2019, allegato n. 1 dm 3 luglio 2013 e allegato n. 1 dm 3 maggio 2012)
- stesso discorso per l’offerta presentata nel 2009 (allegato n. 1 dm 20 maggio 2019, allegato n. 1 dm 3 luglio 2013 e allegato n. 1 dm 3 maggio 2012).
Variazioni percentuali annue
Ancora, per i prezzi medi e le variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, bisogna fare riferimento:- agli allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013 e n. 1 del dm 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
- per l’offerta presentata nel 2008: allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012 e n. 1 dm 9 aprile 2010;
- offerta nel 2007: allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010;
- offerta nel 2006: allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al dm 24 luglio 2008;
- agli allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010, nelle tabelle allegate al dm 24 luglio 2008 e dm 2 gennaio 2008, per l’offerta presentata nel 2005.
Allegati e tabelle
Prezzi medi e variazioni percentuali. Ulteriori riferimenti:- allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010, nelle tabelle allegate ai dm 24 luglio 2008, 2 gennaio 2008 e 11 ottobre 2006, per l’offerta presentata nel 2004;
- offerta nel 2003 o anteriormente: allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010. Inoltre, nelle tabelle allegate ai dm 24 luglio 2008, 2 gennaio 2008, 11 ottobre 2006 e 30 giugno 2005.


