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Milleproroghe 2021 in GU: l’impatto sul Codice degli Appalti

Blocco degli sfratti, allungamento al 31.12.2021 dei requisiti della Legge Madia per le assunzioni nella PA. Questo ed altro nel Decreto Milleproroghe 2021
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Milleproroghe 2021 in GU: l’impatto sul Codice degli Appalti
Il Decreto Milleproroghe 2021 Dl n.183, è entrato in vigore il 31 dicembre 2020. Il provvedimento è stato approvato lo scorso 23 dicembre dal Consiglio dei Ministri e contiene, oltre una nuova data di cessazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus – prorogata fino a non oltre il 31 marzo 2021, altre disposizioni tra cui quelle in materia di differimenti di termini legislativi.

Milleproroghe 2021 in breve

Sono tante le novità del provvedimento e molti i cambiamenti, nonché gli ambiti in cui sono inserite le tante proroghe. Di grande interesse sono le modifiche disposte all’articolo 13 del decreto Milleproroghe 2021 in materia di “Codice dei contratti” con l’ingresso di nuovi termini che slittano l’ambito applicativo di alcune norme, come vedremo in proseguo. Novità anche per la lotteria degli scontrini che parte dal prossimo 1° febbraio con le segnalazioni sugli esercenti dal 1° marzo 2021. In materia di esecuzione di sfratti con il blocco fino alla data del 30 giugno 2021 per sfratti morosità e delle procedure esecutive sulla prima casa; infine, si dispone anche la riapertura dei termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Nel decreto Milleproroghe non trova posto, invece, la previsione “di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi” in tutta Italia.

Le novità per il Codice degli Appalti nel Milleproroghe 2021

Sono tante le proroghe disposte dal Dl Milleproroghe 2021 in materia di Codice degli Appalti, difatti, alcuni interventi rimodulano proprio alcune norme previste dall’articolo 1 del Dl n.32/2019, come convertito con la Legge n.55/2019. Vediamo insieme in dettaglio le principali:
  • Avvio progettazione, senza finanziamento dell’opera. Scatta la proroga per l’avvio della progettazione nei casi di finanziamenti limitati. Difatti, è disposto, non solo per gli anni 2019 e 2020, ma anche per il 2021 che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento, anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
  • Appalto integrato per lavori di manutenzione. Si amplia l’arco temporale e oltre il biennio 2019 e 2020, si aggiunge anche il 2021, in cui i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (eccetto gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti), potranno essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Dlgs n.50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
  • Limite e deroghe subappalto. In proroga anche la possibilità di applicare l’aumento del limite al subappalto sino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. Si tratta di un intervento afferente la complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (Dlgs n.50/2016) che, come noto, disponeva fino al 31 dicembre 2020 che il subappalto venisse indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non potesse superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Grazie al decreto Milleproroghe adesso il termine appena citato (31 dicembre 2020) slitta di 6 mesi e la deadline è disposta “fino al 30 giugno 2021”, inoltre, si fissa anche un nuovo termine e, precisamente, fino al 31 dicembre 2021 quello sino a cui è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
  • Liquidità, l’anticipazione del prezzo nell’appalto. Con riferimento alle novità introdotte dall’art. 207, comma 1, del dl “Rilancio” che disponeva sino al 30 giugno 2021 la possibilità di aumentare, fino al 30% del valore del contratto di appalto e a determinate condizioni, l’importo da anticipare all’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, c.18 del DLgs n.50/2016. È disposta dal dl Milleproroghe una proroga fino al 31 dicembre 2021 del citato termine per poter incrementare la percentuale dell’anticipazione per le imprese appaltatrici.

La Lotteria degli scontrini

Parte in ritardo anche la Lotteria degli scontrini rispetto al termine del 1° gennaio 2021, fissato dal Dl Rilancio (articolo 141 DL n.34/2020). A prevederlo l’articolo 3 comma 9 del Decreto Milleproroghe in commento che affidando all’Agenzia delle Dogane e del Monopolio, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, l’emanazione entro il 1° febbraio 2021 amplia i termini per l’adozione del Provvedimento con le disposizioni per l’avvio della lotteria. Avranno, quindi, più tempo i commercianti al minuto per adeguare i software dei loro registratori di cassa alla nuova lotteria che permetterà ai loro clienti, acquirenti di beni e servizi, di partecipare al concorso con premi in denaro ideato dal Governo e regolamentato dalla Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1 c.544 della Legge n.232/2016). Per partecipare all’estrazione i contribuenti, al momento dell’acquisto, dovranno semplicemente comunicare il proprio codice fiscale all’esercente e quest’ultimo trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
La vincita non concorre alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non è assoggettate a prelievo erariale
Il Milleproroghe 2021, inoltre, ha previsto più tempo anche per i consumatori che vorranno segnalare il nominativo degli esercenti che si rifiutano di applicare la lotteria degli scontrini non acquisendo il codice lotteria. Si potrà procedere con questa comunicazione, difatti, a partire dal 1° marzo 2021. Le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”, come scritto nel testo vigente). È importante sottolineare che, la Legge di bilancio 2021 appena approvata ha disposto anche importanti novità in materia di lotteria dei corrispettivi per consentire la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, con la previsione anche di premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima.

La sospensione degli sfratti nel Milleproroghe 2021

In stand by gli “sfratti per morosità” slitta fino a inizio estate 2021, a disporlo è l’articolo 13 del decreto Milleproroghe che prevede che la sospensione dei provvedimenti per il rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, di cui all’art.103 c.6 del DL n.18/2020. La proroga si estende fino al 30 giugno 2021, e, nello specifico, il “congelamento” riguarda tutti quei provvedimenti che hanno per oggetto lo sfratto:
  • in seguito a mancato pagamento del canone alle scadenze;
  • di immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
  • dell’abitazione principale del debitore.

Stabilizzazioni dei precari della PA

Il dl Milleproroghe 2021 in commento interviene anche in materia di precariato PA, posticipando al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020, la scadenza per le amministrazioni pubbliche per procedere alle assunzioni. In particolare, per il superamento del precariato per professioni sanitarie, con riferimento all’articolo 20, comma 11-bis, del DLgs n.75/2017, il decreto Milleproroghe interviene aggiungendo un’importante indicazione e precisamente che “Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.” Ci sarà tempo per la stabilizzazione di tutti precari, ovvero tutto il 2021, ma anche una riformulazione di alcuni requisiti per poter entrare nei piani di stabilizzazione. Ecco alcune delle assunzioni oggetto della proroga sino al 31 dicembre 2021, nello specifico:
  • le assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al 2012;
  • le autorizzazioni per assumere per l’anno 2013, con riferimento al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • le autorizzazioni ad assumere per l’anno 2014, relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • le assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, riferimento articolo 1, c.1148, lettera e), della Legge n.205/2017
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